I primi dati ufficiali e le proiezioni

E il ministero studia la via di fuga:
nel mirino i 40 anni

 Nicola Mondelli da ItaliaOggi, 23.2.2010

Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, stanno pervenendo dagli uffici scolastici provinciali i primi dati sul numero del personale della scuola che cesserà dal servizio a decorrere dal 1.9.2010, per raggiunti limiti di età, per compiuto quarantennio di servizio o per dimissioni volontarie. Su AziendaScuola di martedi 2 febbraio avevamo ipotizzato un numero di domande di cessazioni dal servizio inferiore a quello delle domanda presentata nel mese di gennaio 2009, una riduzione che era stata calcolata, con un notevole grado di approssimazione, intorno al 20%.

I primi dati ufficiali, ancorché provvisori, fanno invece prevedere una percentuale più alta quantificabile tra il 30 e il 35%. Con punte del 40% come si registrano a Parma e a Ravenna.

Una eventuale, probabile conferma dei predetti dati percentuali ridurrebbe a poco più di 20 mila i docenti che cesserebbero dal servizio dal prossimo settembre. Erano stati 35 mila quelli cessati dal servizio il 1.9.2009. Gli Ata, ovvero ausiliari, tecnici e amministrativi, passerebbero dagli 8.920 cessati il 1.9.2009 a poco più di 6 mila. La riduzione delle domanda di cessazione, stando sempre ai primi dati ufficiali, si equivale nel numero tra i docenti di tutti gli ordini di scuola. Solo tra i docenti della scuola secondaria di secondo grado la riduzione è meno accentuata compensata, tuttavia, da una maggiore richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale, congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità. Una situazione che minaccia di aggravare gli esuberi. E che il ministero sta provando a fronteggiare studiando alcune vie alternative. Ecco quali.

La possibilità di evitare il prodursi di un ulteriore notevole esubero tra i docenti con contratto a tempo indeterminato sembra essere legata ad una fiscale applicazione delle disposizioni contenute nei commi 7 e 11 dell'art. 72 della legge 133/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nella direttiva ministeriale n. 94 del 4 dicembre 2009 e nella nota ministeriale del 29 gennaio 2010. Una rigidità che potrebbe favorire la cessazione forzata dal servizio di altri 5 mila docenti (il 50% insegnanti elementari e della scuola dell'infanzia) che alla data del 31 agosto 2010 potranno fare valere 40 anni di contribuzione e di avere già acquisito l'ultimo gradone stipendiale pur avendo meno di 65 anni di età.

Relativamente alle domande di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il 65° anno di età, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 503/1992, le citate disposizioni precisano che tali domande potranno essere accolte esclusivamente nei casi in cui i richiedenti non raggiungano l'anzianità contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31 agosto 2011 e non appartengano a classi di concorso in esubero. Nel caso di anzianità contributiva di 39 anni, il trattenimento in servizio, eventualmente spettante, dovrà essere concesso solo per un anno.

Per la non applicare questo istituto la rigidità da parte dell'amministrazione scolastica potrebbe essere motivata dal non rispetto, da parte dei richiedenti, dei termini entro i quali andava presentata la istanza di trattenimento in servizio.

La maggior parte dei docenti che hanno chiesto di essere trattenuti in servizio per un ulteriore biennio non hanno, infatti, rispettato il termine previsto espressamente il comma 7 del citato articolo 72 ( dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del 65° anno di età), ma hanno presentato l'istanza nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2009 e il 16 gennaio 2010.

La reiezione della istanza di trattenimento in servizio dovrà, in ogni caso, essere notificata agli interessati nel più breve tempo possibile e ciò al fine di consentire loro la presentazione della documentazione utile per riscuotere la pensione.

Al personale che matura i 40 anni di contribuzione utile a pensione entro il 31 agosto 2010 e che fruisce già dell'ultima posizione stipendiale, il dirigente scolastico dovrà invece notificare, entro il 28 febbraio, il preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro avente effetto dal 1.9.2010.

Al personale che pur maturando i 40 anni di contribuzione non abbia ancora conseguito l'ultima posizione stipendiale, il preavviso dovrà ugualmente essere notificato entro il 28 febbraio ma con la precisazione che la risoluzione del rapporto di lavoro diverrà esecutiva dal 1° settembre dell'anno in cui si consegue l'ultima posizione stipendiale, e comunque non oltre il 1° settembre 2012.