Corte Costituzionale: da Tuttoscuola, 27.2.2010 Non č possibile limitare per legge il numero dei posti per insegnanti di sostegno. Lo ha affermato la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimitā di due norme contenute nella legge Finanziaria del 2008 varate nel 2007 sotto il governo Prodi e tuttora in vigore, che fissavano un tetto al numero degli insegnanti di sostegno, ed escludevano la possibilitā di assumere insegnanti di sostegno, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilitā gravi. A sollevare dubbi di incostituzionalitā era stato il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia. Nella sentenza n.80 di cui č relatrice il giudice Maria Rita Saulle si legge che la "scelta operata dal legislatore, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali č reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave". Le disposizioni impugnate, per la Corte "si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime, nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l'impossibilitā di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico". |