le Linee
guida che regolano le modalità
per il riconoscimento della parità scolastica
Private e disabili: la norma
La materia è regolata dal decreto ministeriale
(il n. 83)
firmato dal ministro Gelmini il 10 ottobre 2008
Il
Corriere della Sera
25.2.2010
ROMA - I dirigenti delle scuole paritarie che non accettano alunni
con disabilità agiscono in contrasto con la legislazione vigente e
corrono un grosso rischio: la perdita per la loro scuola dello
status di «paritaria». A prevederlo è un decreto ministeriale (il n.
83) firmato dal ministro Mariastella Gelmini il 10 ottobre 2008: un
documento che partendo dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica e
il diritto allo studio, contiene le Linee guida che regolano le
modalità per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo
mantenimento. Un testo chiaro, che dovrebbe essere ben conosciuto
anche da quelle scuole che in barba alla legalità negano invece
(implicitamente o esplicitamente) un diritto fondamentale del
cittadino
LE LINEE-GUIDA - Le Linee guida
firmate da Gelmini ricordano che «il riconoscimento della parità
scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di
istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri
degli studenti», impegnando «le scuole paritarie a contribuire alla
realizzazione delle finalità di istruzione ed educazione che la
Costituzione assegna alla scuola». Ivi compreso, evidentemente, il
principio dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Il
testo prevede che al momento in cui una scuola chiede il
riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale
deve dichiarare sotto la proprio responsabilità «l'impegno ad
accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il
progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido
per l'iscrizione alla classe che intende frequentare e non abbia
un'età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti
scolastici». In particolare, il gestore deve dichiarare anche
«l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento
di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di
apprendimento o in condizioni di svantaggio». Alla domanda di
riconoscimento - specifica il documento - deve essere allegata anche
la documentazione che attesta il numero degli alunni iscritti (o
previsti) in ciascuna classe e sezione, «inclusi gli alunni con
disabilità, con relativa documentazione specifica».
LA VERIFICA - A procedere alla
verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni e
dei documenti prodotti dalla scuola è l'Ufficio scolastico
regionale. A questo stesso ufficio, una volta ottenuto lo status di
«paritaria», i gestori delle scuole dovranno dichiarare di anno in
anno «la permanenza del possesso dei requisiti richiesti». Se però
l'Ufficio scolastico regionale accerta a seguito di una sua verifica
ispettiva che esiste una «carente rispondenza delle situazioni di
fatto ai requisiti di legge» - se cioè viene dimostrato che le norme
in materia di inserimento scolastico non vengono rispettate - la
scuola viene invitata a ritornare nella legalità entro il termine di
30 giorni. Se ciò non accade, «l'Ufficio scolastico regionale
provvede alla revoca della parità», che ha sempre effetto
dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e'
disposta. Per la revoca dello status di scuola paritaria è
sufficiente la «perdita anche di uno solo dei requisiti» previsti
dalla normativa.(Fonte agenzia Dires - Redattore Sociale)