La nuova legge sulla dislessia: Salutata con entusiasmo da tutte le principali associazioni nazionali impegnate in questo settore, la Legge 170/10 ("Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico") consta di nove articoli che danno un valore definitivo e di norma primaria a tutti i provvedimenti amministrativi precedentemente emanati. Purtroppo un punto debole la accomuna alla Legge quadro 104/92 sulla disabilità, ovvero non aver previsto come obbligatoria, per i docenti, la formazione iniziale e in servizio sulla materia trattata a cura di Salvatore Nocera* da Superando 7.12.2010 La Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre scorso ha pubblicato la Legge 170/10 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), fortemente voluta in particolare dall'AID (Associazione Italiana Dislessia) e dalle altre principali associazioni nazionali del settore [se ne legga nel nostro sito, ad esempio cliccando qui, N.d.R.].
Si tratta di una norma
che mutua alcuni aspetti dalla Legge Quadro sulla disabilità
104/92, pur differenziandosi notevolmente da essa, sia perché
riguarda sostanzialmente il diritto allo studio,
sia perché esso viene tutelato in modo diverso. Vediamo qui di
seguito una sintesi delle questioni toccate dai vari articoli della
Legge 170/10. Va detto innanzitutto che già negli anni scorsi il Ministero aveva emanato varie Circolari relative a miusre compensative e dispensative, poi confluite nell'articolo 10 del DPR 122/09. La presente Legge 170/10 dà dunque un valore definitivo e di norma primaria a tutte le norme amministrative precedentemente emanate. Interessanti sono i provvedimenti sulla diagnosi di DSA, che ricordano quelli sulla documentazione necessaria per il riconoscimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Senza tale diagnosi, infatti, gli alunni con DSA non possono avvalersi delle misure compensative e dispensative, né di apposite prove di valutazione. La chiara formulazione dell'articolo 1 esclude inoltre che agli alunni con DSA possa essere assegnato un insegnante per attività di sostegno, a meno che tali disturbi non si accompagnino a una disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92. Dal canto suo, l'articolo 3 sull'informativa alle famiglie, con invito a presentare la diagnosi di DSA, ricorda la Circolare Ministeriale 363/94, concernente un'analoga procedura per i casi non ancora certificati di alunni con disabilità. Perplessità, invece, suscita l'articolo 5, comma 2, circa la possibilità di esonero dalla seconda lingua straniera degli alunni bilingui con DSA. Infatti, la normativa generale ha sempre vietato agli alunni che svolgano esami di Stato l'esonero da prove ufficiali, consentendo - con norma speciale - a quelli con disabilità l'uso di prove equipollenti a quelle ufficiali, ma non l'esclusione da esse. Occorrerà dunque attendere l'emanazione dei regolamenti ministeriali, che chiariscano questo aspetto problematico. E ancora, mentre la norma sull'inserimento lavorativo rimane piuttosto sul vago, più puntuale è quella sulla flessibilità dell'orario di lavoro dei genitori, che è comunque sempre rimessa ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e pertanto senza immediata efficacia. Per quanto riguarda infine la formazione dei docenti, prevista dagli articoli 4 e 7, si deve lamentare - come per analoghe norme contenute nelle Legge quadro 104/92 sugli alunni con disabilità - il fatto che tale formazione iniziale e in servizio non sia stata prevista come obbligatoria, rimandando ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la determinazione delle modalità di svolgimento della stessa. Ed è questo un punto debole, che accomuna purtroppo i due testi normativi.
* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione. |