Utili chiarimenti da due Note Ministeriali La prima riguarda il divieto dell'utilizzo improprio in supplenze, per l'insegnante di sostegno, l'altra fornisce chiarimenti in merito alle assenze di alunni che, a causa di malattia, usufruiscano dell'istruzione in ospedale o a domicilio. Si tratta di documenti che possono senz'altro aiutare a non deteriorare la qualità dell'integrazione scolastica, cosa che in questi ultimi anni è avvenuta sin troppo spesso a cura di Salvatore Nocera* da Superando 1.12.2010 Il Ministero dell'Istruzione si è finalmente pronunciato ufficialmente sul divieto dell'utilizzo improprio dell'insegnante per l'attività di sostegno in supplenze, quando l'alunno assegnato sia presente a scuola.
Il documento cui ci
riferiamo è esattamente la Nota Ministeriale protocollo n. 9839
dell'8 novembre scorso (la si legga cliccando qui), con la quale è
stato pure riaffermato l'obbligo di nomina di supplenti anche per
periodi inferiori ai cinque giorni nella scuola primaria e ai
quindici in quella secondaria. Pertanto si ritiene che: - in primo luogo il docente non deve essere impegnato con il proprio alunno, poiché distoglierlo da ciò comporterebbe l'interruzione del suo pubblico servizio; - deve inoltre trattarsi non solo di «casi eccezionali», ma questi devono essere pure «non altrimenti risolvibili». Ciò significa che non solo devono mancare altri docenti - curricolari o di sostegno - disponibili a svolgere sino a un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni, ma dev'essere una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad esempio quella di un docente che segnali la propria assenza all'inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell'ora. Infatti - ormai in base al Decreto Ministeriale 131/07 sulle supplenze - il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell'arco di un'ora l'aspirante a supplenza può intervenire e assumere immediatamente l'incarico.
In mancanza di tale
ordine scritto, l'insegnante potrà legittimamente rifiutarsi di
svolgere la supplenza e comunque, una volta ricevutolo, potrà
segnalare il caso all'Ufficio Scolastico e al Ministero, come
violazione delle Linee Guida Ministeriali del 9 agosto 2009 e della
Nota dell'8 novembre scorso di cui stiamo parlando.
Tutto ciò certo giova a
non deteriorare la qualità dell'integrazione scolastica, cosa che in
questi ultimi anni è avvenuta sin troppo spesso. I genitori, quindi,
con serenità, ma con fermezza, nel caso in cui si presentino
situazioni di rischio, debbono far presente ai Dirigenti Scolastici
questa Nota Ministeriale che non può assolutamente essere disattesa. Com'è noto, infatti, l'articolo 14, comma 7 del DPR 122/09 aveva stabilito che le assenze superiori a un quarto dell'orario di frequenza previsto nell'anno scolastico determinino la non ammissione agli esami di stato o la bocciatura dell'alunno. Ora, la citata, recente Nota del 27 ottobre scorso precisa appunto che tali assenze non invalidano l'anno scolastico, in quanto in determinati periodi l'alunno prosegue la sua formazione con attività didattiche collegate alla classe, anche se effettuate in un luogo diverso. A conferma di ciò, la Nota n. 7736 cita anche l'articolo 11 dello stesso DPR 122/09, che tratta di istruzione in ospedale o a domicilio.
* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il frutto della sintesi - qui proposta per gentile concessione - di due diverse schede già pubblicate nel sito dell'AIPD.. |