Gilda-Unams di Bari.
Ancora vittorie in tribunale
e in sede di conciliazione

  Bartolo Danzi dall'UNAMS-Scuola della Regione Puglia, 15.4.2010

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Decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari a Lacoppola
 Il giudice del Lavoro di BARI Dott.ssa Lucia De Palo in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un ATA assistito sindacalmente dal Segretario provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI, ha ingiunto il pagamento della somma dovuta al medesimo per "equo indennizzo" già da svariato tempo disattesa nel pagamento, nonostante una formale diffida e messa in mora del nostro Ufficio legale.
Il Dirigente dell' U.S.P. di Bari dott. GIOVANNI LACOPPOLA, dovrà corrispondere oltre alle somme dovute la lavoratore maggiorate degli interessi legali e di rivalutazione monetaria, anche le spese di giudizio che sono state addebitate dal Giudice nel dispositivo di condanna del decreto ingiuntivo per il quale è stata autorizzata, in caso di mancato pagamento, anche la provvisoria esecuzione forzata.

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Vittoia ATA a BARI
Mercoledì e venerdì scorso si sono concluse tre conciliazioni presso la Direzione provinciale del Lavoro di Bari in cui alcuni lavoratori ATA hanno avuto il riconoscimento dei propri diritti a veder prorogati i loro contratti  di supplenza in anni pregressi su posto vacante, al 31 Agosto.
I Dirigenti scolastici intervenuti hanno inteso conciliare sull'aspetto giuridico.
I lavoratori sono stati assistiti in sede di conciliazione presso  la D.P.L di Bari dal Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI.
La scelta dei dirigenti scolastici nasce proprio dal fatto che è notorio come i giudici del lavoro continuino a dar ragione ai lavoratori , condannando le scuole alle spese giudiziarie di diritti ed onorari di causa. Fatto assai dannoso e dispendioso per le casse dell'Erario.

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Archiviato procedimento disciplinare ad un docente
Non compila il modello approntato dall' U.S.P. di Bari in quanto non aveva raggiunto i 40 anni di servizio ed il suo Dirigente scolastico di una scuola della provincia di Bari , gli contestata gli addebiti.
E' accaduto ad un docente nostro assistito che in data odierna è stato sottoposto ad audizione disciplinare con l'assistenza del Segretario provinciale e Regionale Prof. Bartolo Danzi.
In tale sede il dirigente sindacale prof. Danzi ha fatto rilevare in via preiminare "la assoluta infondatezza delle accuse mosse all'incolpato atteso che la compilazione del modello richiesto dall' USP di Bari con nota prot. 6266 del 12.11.2009 era tenuto solo il personale interessato dalla L. 102 del 3.8.2009 - art.17, comma 35° novies e decies, che ha raggiunto i 40 anni di efftivo servizio, situazione che non attiene docente in questione."
Inoltre il prof. Danzi ha fatto rilevare che la contestazione di addebito risultava palesemente nulla atteso che nel contestare gli addebiti all'incolpato, non risultava fissato il termine di 10 gg. previsto dall'art. 101 del D.P.R n. 3 del 1957 a cui il D.lgs 297/94 rinvia espresamente , venendo, altresì il docente invitato , alla stessa stregua di un avvertimento scritto ed in modo quindi sanzionatorio, a "rivedere il proprio comportamento per il futuro, ancor prima di aver acquisito, com edovuto, le giustificazioni del predetto dipendente."
Il Dirigente scolastico fa presente che la contestazione muove dal fatto che il docente non aveva , pur essendo scaduti i termini indicati nella circolare , ottemperato ad una richiesta che a sua volta, perveniva dall' USP di Bari, come relativa circolare allegata.
Sulla base delle argomentazioni summenzionate il Dirigente scolastico ha ritenuto di "poter procedere all'archiviazione del procedimento disciplinare senza alcuna irrogazione di sanzione auspicando per il futuro il docente riveda il suo comportamento al fine di evitare inutili tensioni e/o situazioni di conflitto."

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Scuola di Cerignola concilia presso la D.P.L. di Foggia
Un dirigente scolastico di un istituto di Cerignola(Foggia) ha inteso conciliare su una vertenza intentata da un lavoratore ATA assistito sindacalmente dal PROF. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale.La vertenza è quella relativa alla violazione dell'art. 4 comma 1-11 della L.124/99 e dell'art.1. comma 6 lettera a del D.M. n.430/2000 a mente dei quali su un posto vacante e disponibile in organico di diritto, il relativo contratto individuale di lavoro doveva essere stipulato al 31 Agosto.
Il collegio di conciliazione della DPl di Foggia ha all'unanimità proposto il riconoscimento giuridico del relativo punteggio, grazie al quale il lavoratore potrà inserirsi, ora, in I fascia.
Il sindacato esprime viva soddisfazione per questo nuovo risultato positivo che avvalora e rende ormai univoca la interpretazione normativa in subjecta materia.

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Altre due conciliazioni positive presso la DPL di Bari
Stamani presso la D.P.L. di Bari si sono tenute due conciliazioni relativamente alla vertenza ATA promossa a livello regionale dal Prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale.
Al lavoratore è stato riconosciuto a livello giuridico il periodo estivo reltivamente a due anni scolastici limitati a l 30 Giugno in luogo del 31 agosto, in netta violazione dell'art. 4 comma 1 -11 della legge 104/92 e dell'art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. n.430/2000.

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Conciliazione in sede sindacale presso istituto di Bari
Stamani presso un istituto di Bari si è tenuta una conciliazione in sede sindacale relativamente alla vertenza ATA. Alla lavoratrice   assistita sindacalmente dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale, è stato riconosciuto il periodo estivo ai fini giuridici, illegittimamente limitato nel contratto al 30 Giugno, in palese violazione dell'art. 4 comma 1 -111 della L.124/99 e dell'art.1 comma 6 lettera a) del DM n.430/2000.

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Conciliazione in sede sindacale presso istituto scolastico di Foggia
Stamani si è tenuta presso un istituto scolastico di Foggia una conciliazione in sede sindacale presso un istituto scolastico di Foggia sulla vertenza ATA promossa a livello regionale dal Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI a tutela dei lavoratori ATA.
Al lavoratore è stato riconosciuto il punteggio relativo ad un contratto di lavoro ingiustamente limitato al 30 Giugno , nonostante il posto fosse in organico di diritto vacante e disponibile, in netta violazione dell'art. 4 comma 1 -11 della L. 124/99 e del D.M. n.430/2000.
Si ricorda che in un caso analogo il Giudice del lavoro di Lucera (Foggia) ha condannato il Ministro, il Direttore Generale USR Puglia ed il dirigente scolastico in solido al pagamento delle spese processuali per 1.2000 Euro più accessori di legge, accogliendo l'art. 700 c.p.c. proposto a tutela del lavoratore nostro assistito.

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Vittoria ATA : altri due art.700 c.p.c. vinti
Il Giudice del Lavoro ha accolto altri due art. 700 c.p.c. in esito a due ricorsi presentati a tutela di due lavoratori ATA. Il giudice con due ordinanze ben argomentate ha riconosciuto in quanto al fumus la violazione dell'art. 4  comma 1 ed 11 della L.124/99 , nonchè dell'art.1. comma 6 Lettera a) del D.M. n.430/2000, al periculum il pregiudizio imminente ed irreparabile circa la impossibilità per il ricorrente di vedersi attribuire , senza alcun pregiudizio, in via ordinaria il relativo punteggio. Il giudice ha altresì condannato le parti convenute (scuole e MIUR) alle spesse giudiziarie. I due lavoratori ATA sono stati assistiti sindacalmente dal Prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale, nonchè, dall' Ufficio Legale del nostro sindacato per la fase giudiziaria.

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La magistratura del lavoro accoglie art. 700 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro ha accolto un ulteriore art. 700 c.p.c. promosso a tutela di un ATA, nostro assistito, in relazione alla vertenza finalizzata al riconoscimento del prolungamento del contratto sino al 31 Agosto.
Il Giudice del lavoro ha condannato in solido il Dirigente scolastico ed il Ministero convenuti in giudizio, considerando effettivo il periculum in mora atteso che sono in corso gli inserimenti ed aggiornamenti delle graduatorie di I fascia del personale ATA, di cui alla recente ordinanza ministeriale.

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Altra conciliazione giudiziale presso il Tribunale di Bari
Innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari si è tenuta qualche giorno fa una conciliazione giudiziale sempre relativamente alla vertenza ATA. In applicazione dell'art. 4 ed 11 della L.124/99 e dell'art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. n. 430/2000, il Dirigente scolastico ha riconosciuto ad un lavoratore nostro assistito, gli aspetti giuridici del suo contratto che è stato così prorogato al 31 Agosto.

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Conciliazione in sede sindacale favorevole
Altra conciliazione in sede sindacale favorevole ad un lavoratore ATA. Il Dirigente scolastico ha riconosciuto al lavoratore il periodo ai fini giuridici in applicazione dell'art. 4-11 della L.124/99 ed il D.M. 430/2000 art. 1 comma 6 lettera a), essendo il posto del lavoratore vacante e disponibile entro il 31.12 in organico di diritto,come peraltro sostenuto dalla Magistratura del lavoro di BARI e di TRANI in numerosissime sentenze.
Il lavoratore è stato assistito dal SEGRETARIO PROVINCIALE REGIONALE PROF. BARTOLO DANZI e dall'AVV. ANTONELLA CIVITA dell' Ufficio legale del sindacato.

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Altre due conciliazioni positive nella vertenza ATA a Bari
Oggi Lunedì 29.03.2010 si sono tenute altre due conciliazioni presso l'Ufficio provinciale del Lavoro di BARI relative alla vertenza ATA  finalizzata al riconoscimento giuridico del periodo estivo (dall' 1.7 -al 31. per contratti a tempo determinato su posto vacante entro il 31.12  in organico di diritto, ai sensi dell'art.4 comma 1 ed 11 della L.124/99 ed art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. 430/2000.
I lavoratori assistiti sindacalmente nella proposizione dell'istanza conciliativa dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale hanno ottenuto dai rispettivi Dirigenti scolastici convenuti il riconoscimento giuridico del servizio.
Esprimiamo ancora una volta viva soddisfazione per l'esito positivo, voluto all'unanimità dal Collegio di conciliazione.
 

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Altre due conciliazioni positive nella vertenza ATA a Bari
Venerdì 26 Marzo 2010 si sono tenute altre sette conciliazioni presso la Direzione provinciale del Lavoro di Bari. I dirigenti scolastici ha inteso conciliare riconoscendo l'aspetto giuridico ai lavoratori assistiti dal Segretario Provincale e Regionale prof. BARTOLO DANZI. I loro posti erano su posto vacante e disponibile entro il 31.12 in organico di diritto e pertanto, in applicazione dell'art. 4 comma 1-11 della L.124/99 ed art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. n.430/2000, per tale tipologia di posto i contratti sarebbero dovuti essere stipulati sino al 31 Agosto (supplenza annuale).
Esprimiamo viva soddisfazione per questo ulteriore risultato che conferma a pieno la ragione del sindacato e dei propri assistiti.