Gilda-Unams di Bari.
Ancora vittorie in tribunale
e in sede di conciliazione
Bartolo Danzi dall'UNAMS-Scuola della Regione Puglia,
15.4.2010
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Decreto ingiuntivo del Tribunale di
Bari a Lacoppola
Il giudice del Lavoro di BARI Dott.ssa Lucia De Palo in
accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un
ATA assistito sindacalmente dal Segretario provinciale e
Regionale prof. BARTOLO DANZI, ha ingiunto il pagamento della
somma dovuta al medesimo per "equo indennizzo" già da svariato
tempo disattesa nel pagamento, nonostante una formale diffida e
messa in mora del nostro Ufficio legale.
Il Dirigente dell' U.S.P. di Bari dott. GIOVANNI LACOPPOLA,
dovrà corrispondere oltre alle somme dovute la lavoratore
maggiorate degli interessi legali e di rivalutazione monetaria,
anche le spese di giudizio che sono state addebitate dal Giudice
nel dispositivo di condanna del decreto ingiuntivo per il quale
è stata autorizzata, in caso di mancato pagamento, anche la
provvisoria esecuzione forzata. |
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Vittoia ATA a BARI
Mercoledì e venerdì scorso si sono concluse tre conciliazioni
presso la Direzione provinciale del Lavoro di Bari in cui alcuni
lavoratori ATA hanno avuto il riconoscimento dei propri diritti
a veder prorogati i loro contratti di supplenza in anni
pregressi su posto vacante, al 31 Agosto.
I Dirigenti scolastici intervenuti hanno inteso conciliare
sull'aspetto giuridico.
I lavoratori sono stati assistiti in sede di conciliazione
presso la D.P.L di Bari dal Segretario Provinciale e Regionale
prof. BARTOLO DANZI.
La scelta dei dirigenti scolastici nasce proprio dal fatto che è
notorio come i giudici del lavoro continuino a dar ragione ai
lavoratori , condannando le scuole alle spese giudiziarie di
diritti ed onorari di causa. Fatto assai dannoso e dispendioso
per le casse dell'Erario. |
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Archiviato procedimento disciplinare ad
un docente
Non compila il modello approntato dall' U.S.P. di Bari in quanto
non aveva raggiunto i 40 anni di servizio ed il suo Dirigente
scolastico di una scuola della provincia di Bari , gli
contestata gli addebiti.
E' accaduto ad un docente nostro assistito che in data odierna è
stato sottoposto ad audizione disciplinare con l'assistenza del
Segretario provinciale e Regionale Prof. Bartolo Danzi.
In tale sede il dirigente sindacale prof. Danzi ha fatto
rilevare in via preiminare "la assoluta infondatezza delle
accuse mosse all'incolpato atteso che la compilazione del
modello richiesto dall' USP di Bari con nota prot. 6266 del
12.11.2009 era tenuto solo il personale interessato dalla L. 102
del 3.8.2009 - art.17, comma 35° novies e decies, che ha
raggiunto i 40 anni di efftivo servizio, situazione che non
attiene docente in questione."
Inoltre il prof. Danzi ha fatto rilevare che la contestazione di
addebito risultava palesemente nulla atteso che nel contestare
gli addebiti all'incolpato, non risultava fissato il termine di
10 gg. previsto dall'art. 101 del D.P.R n. 3 del 1957 a cui il
D.lgs 297/94 rinvia espresamente , venendo, altresì il docente
invitato , alla stessa stregua di un avvertimento scritto ed in
modo quindi sanzionatorio, a "rivedere il proprio comportamento
per il futuro, ancor prima di aver acquisito, com edovuto, le
giustificazioni del predetto dipendente."
Il Dirigente scolastico fa presente che la contestazione muove
dal fatto che il docente non aveva , pur essendo scaduti i
termini indicati nella circolare , ottemperato ad una richiesta
che a sua volta, perveniva dall' USP di Bari, come relativa
circolare allegata.
Sulla base delle argomentazioni summenzionate il Dirigente
scolastico ha ritenuto di "poter procedere all'archiviazione del
procedimento disciplinare senza alcuna irrogazione di sanzione
auspicando per il futuro il docente riveda il suo comportamento
al fine di evitare inutili tensioni e/o situazioni di
conflitto." |
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Scuola di Cerignola concilia presso la
D.P.L. di Foggia
Un dirigente scolastico di un istituto di Cerignola(Foggia) ha
inteso conciliare su una vertenza intentata da un lavoratore ATA
assistito sindacalmente dal PROF. BARTOLO DANZI - Segretario
Provinciale e Regionale.La vertenza è quella relativa alla
violazione dell'art. 4 comma 1-11 della L.124/99 e dell'art.1.
comma 6 lettera a del D.M. n.430/2000 a mente dei quali su un
posto vacante e disponibile in organico di diritto, il relativo
contratto individuale di lavoro doveva essere stipulato al 31
Agosto.
Il collegio di conciliazione della DPl di Foggia ha
all'unanimità proposto il riconoscimento giuridico del relativo
punteggio, grazie al quale il lavoratore potrà inserirsi, ora,
in I fascia.
Il sindacato esprime viva soddisfazione per questo nuovo
risultato positivo che avvalora e rende ormai univoca la
interpretazione normativa in subjecta materia.
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Altre due conciliazioni positive presso
la DPL di Bari
Stamani presso la D.P.L. di Bari si sono tenute due
conciliazioni relativamente alla vertenza ATA promossa a livello
regionale dal Prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e
Regionale.
Al lavoratore è stato riconosciuto a livello giuridico il
periodo estivo reltivamente a due anni scolastici limitati a l
30 Giugno in luogo del 31 agosto, in netta violazione dell'art.
4 comma 1 -11 della legge 104/92 e dell'art. 1 comma 6 lettera
a) del D.M. n.430/2000. |
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Conciliazione in sede sindacale presso
istituto di Bari
Stamani presso un istituto di Bari si è tenuta una conciliazione
in sede sindacale relativamente alla vertenza ATA. Alla
lavoratrice assistita sindacalmente dal prof. BARTOLO DANZI -
Segretario Provinciale e Regionale, è stato riconosciuto il
periodo estivo ai fini giuridici, illegittimamente limitato nel
contratto al 30 Giugno, in palese violazione dell'art. 4 comma 1
-111 della L.124/99 e dell'art.1 comma 6 lettera a) del DM
n.430/2000. |
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Conciliazione in sede sindacale presso
istituto scolastico di Foggia
Stamani si è tenuta presso un istituto scolastico di Foggia una
conciliazione in sede sindacale presso un istituto scolastico di
Foggia sulla vertenza ATA promossa a livello regionale dal
Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI a tutela
dei lavoratori ATA.
Al lavoratore è stato riconosciuto il punteggio relativo ad un
contratto di lavoro ingiustamente limitato al 30 Giugno ,
nonostante il posto fosse in organico di diritto vacante e
disponibile, in netta violazione dell'art. 4 comma 1 -11 della
L. 124/99 e del D.M. n.430/2000.
Si ricorda che in un caso analogo il Giudice del lavoro di
Lucera (Foggia) ha condannato il Ministro, il Direttore Generale
USR Puglia ed il dirigente scolastico in solido al pagamento
delle spese processuali per 1.2000 Euro più accessori di legge,
accogliendo l'art. 700 c.p.c. proposto a tutela del lavoratore
nostro assistito. |
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Vittoria ATA : altri due art.700 c.p.c.
vinti
Il Giudice del Lavoro ha accolto altri due art. 700 c.p.c. in
esito a due ricorsi presentati a tutela di due lavoratori ATA.
Il giudice con due ordinanze ben argomentate ha riconosciuto in
quanto al fumus la violazione dell'art. 4 comma 1 ed 11 della
L.124/99 , nonchè dell'art.1. comma 6 Lettera a) del D.M.
n.430/2000, al periculum il pregiudizio imminente ed
irreparabile circa la impossibilità per il ricorrente di vedersi
attribuire , senza alcun pregiudizio, in via ordinaria il
relativo punteggio. Il giudice ha altresì condannato le parti
convenute (scuole e MIUR) alle spesse giudiziarie. I due
lavoratori ATA sono stati assistiti sindacalmente dal Prof.
BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale, nonchè,
dall' Ufficio Legale del nostro sindacato per la fase
giudiziaria. |
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La magistratura del lavoro accoglie
art. 700 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro ha accolto un ulteriore art. 700 c.p.c.
promosso a tutela di un ATA, nostro assistito, in relazione alla
vertenza finalizzata al riconoscimento del prolungamento del
contratto sino al 31 Agosto.
Il Giudice del lavoro ha condannato in solido il Dirigente
scolastico ed il Ministero convenuti in giudizio, considerando
effettivo il periculum in mora atteso che sono in corso gli
inserimenti ed aggiornamenti delle graduatorie di I fascia del
personale ATA, di cui alla recente ordinanza ministeriale.
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Altra conciliazione giudiziale presso
il Tribunale di Bari
Innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari si è tenuta
qualche giorno fa una conciliazione giudiziale sempre
relativamente alla vertenza ATA. In applicazione dell'art. 4 ed
11 della L.124/99 e dell'art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. n.
430/2000, il Dirigente scolastico ha riconosciuto ad un
lavoratore nostro assistito, gli aspetti giuridici del suo
contratto che è stato così prorogato al 31 Agosto.
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Conciliazione in sede sindacale
favorevole
Altra conciliazione in sede sindacale favorevole ad un
lavoratore ATA. Il Dirigente scolastico ha riconosciuto al
lavoratore il periodo ai fini giuridici in applicazione
dell'art. 4-11 della L.124/99 ed il D.M. 430/2000 art. 1 comma 6
lettera a), essendo il posto del lavoratore vacante e
disponibile entro il 31.12 in organico di diritto,come peraltro
sostenuto dalla Magistratura del lavoro di BARI e di TRANI in
numerosissime sentenze.
Il lavoratore è stato assistito dal SEGRETARIO PROVINCIALE
REGIONALE PROF. BARTOLO DANZI e dall'AVV. ANTONELLA CIVITA dell'
Ufficio legale del sindacato. |
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Altre due conciliazioni positive nella
vertenza ATA a Bari
Oggi Lunedì 29.03.2010 si sono tenute altre due conciliazioni
presso l'Ufficio provinciale del Lavoro di BARI relative alla
vertenza ATA finalizzata al riconoscimento giuridico del
periodo estivo (dall' 1.7 -al 31. per contratti a tempo
determinato su posto vacante entro il 31.12 in organico di
diritto, ai sensi dell'art.4 comma 1 ed 11 della L.124/99 ed
art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. 430/2000.
I lavoratori assistiti sindacalmente nella proposizione
dell'istanza conciliativa dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario
Provinciale e Regionale hanno ottenuto dai rispettivi Dirigenti
scolastici convenuti il riconoscimento giuridico del servizio.
Esprimiamo ancora una volta viva soddisfazione per l'esito
positivo, voluto all'unanimità dal Collegio di conciliazione.
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Altre due conciliazioni positive nella
vertenza ATA a Bari
Venerdì 26 Marzo 2010 si sono tenute altre sette conciliazioni
presso la Direzione provinciale del Lavoro di Bari. I dirigenti
scolastici ha inteso conciliare riconoscendo l'aspetto giuridico
ai lavoratori assistiti dal Segretario Provincale e Regionale
prof. BARTOLO DANZI. I loro posti erano su posto vacante e
disponibile entro il 31.12 in organico di diritto e pertanto, in
applicazione dell'art. 4 comma 1-11 della L.124/99 ed art. 1
comma 6 lettera a) del D.M. n.430/2000, per tale tipologia di
posto i contratti sarebbero dovuti essere stipulati sino al 31
Agosto (supplenza annuale).
Esprimiamo viva soddisfazione per questo ulteriore risultato che
conferma a pieno la ragione del sindacato e dei propri
assistiti. |
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