IL CASO
Sostegno sì, ma a tempo ridotto
I giudici limitano una precedente sentenza della
Consulta Salvo Intravaia, la Repubblica 27.4.2010 Torna il tetto, recentemente dichiarato "illegittimo" dalla Consulta, ai prof di sostegno. Una decisione del Consiglio di Stato rimette in discussione la possibilità per gli alunni con grave disabilità di avere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico. Il pronunciamento, limita in buona sostanza gli effetti della sentenza della Corte costituzionale dello scorso mese di febbraio, che avrebbe potuto fare saltare i conti della manovra economica sulla scuola del governo Berlusconi. I giudici della sesta sezione del Consiglio di stato, chiamati in causa dai genitori di un alunno della scuola elementare di Tavagnacco, in provincia di Udine, hanno riconosciuto il diritto del minore ad un maggior numero di ore di sostegno rispetto alle 16 assegnate dall'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia-Giulia. Ma non necessariamente pari alle 33 che il bambino trascorre in classe, come chiedevano i genitori appellandosi al pronunciamento dell'Alta corte. Secondo il collegio presieduto da Claudio Varrone, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di due commi della legge Finanziaria 2008 "nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno" e, "nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, numero 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga (al rapporto uno a 138 alunni, ndr), in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente". In quanto, il "diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale", spiegano i giudici della Consulta. Ma, scrivono i giudici dei Palazzo Spada, pur rimanendo come obiettivo primario "quello della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all'istruzione ed all'integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un'ora di sostegno per ogni ora di frequenza, non è di per sé illegittimo un intervento minore, purché non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto, se motivato dall'analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi". I vincoli di bilancio che hanno spinto i governi Prodi e Berlusconi a fissare un limite massimo al numero di docenti di sostegno rappresenta un vincolo "oggettivo"?, si chiederanno gli addetti ai lavori. E scalfiscono "il nucleo indefettibile del diritto del minore"? Sta di fatto che i genitori del piccolo alunno friulano, dichiarato dalla Commissione medica di prima istanza come "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", e con necessità di un insegnante di sostegno in deroga al rapporto fissato dalla legge, si sono visti riconoscere un maggior numero di ore, ma non necessariamente il massimo richiesto. "Il diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno 'in deroga' non comporta automaticamente - chiariscono i giudici - il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero monte ore di frequenza settimanale. Una siffatta conclusione (anzi) è da escludersi, innanzitutto, alla luce della normativa vigente". Il massimo numero di ore di sostegno cui possono aspirare gli alunni particolarmente gravi è quello coincidente con l'orario di cattedra dei docenti stessi: 25 ore per la scuola dell'infanzia, 24 per la scuola primaria e 18 ore per la media e il superiore. E' questa l'articolata interpretazione della normativa in materia, che per il piccolo Marcello si traduce in 8 ore di sostegno in più alla settimana, in luogo delle 16 assegnate dal dirigente scolastico. |