Scuola e rottamazione forzata

O.M., S.D., C.G., A.O.* da Il Messaggero, 24.4.2010

Migliaia di docenti e personale Ata si sono visti recapitare dai Dirigenti scolastici nel mese di febbraio una lettera di preavviso e successivamente di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (licenziamento) in applicazione della Direttiva 94 del 4 dicembre 2009 con la quale si forniscono indicazioni per il mantenimento in servizio del personale docente/educatore ed Ata dopo il sessantacinquesimo anno di età e sul pensionamento forzato con 40 anni di contributi.

Questa Direttiva penalizza quei docenti di età compresa tra 58/60 anni che hanno avuto un percorso di studi e di carriera regolare e mantiene in servizio (Dlgs 297/94 art.509, commi 2 e 3 e 5) il personale che avendo compiuto i 65 anni può rimanere in attività, a domanda, fino a settant’ anni qualora debba raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in servizio all’ 1/10/1974).

Quanti insegnanti potranno usufruire di questa deroga? Come mai gli insegnanti in pensione/part-time sono costretti al pensionamento pur non avendo raggiunto il massimo contributivo? (esempio di docente che dopo aver prestato servizio per 37 anni con rapporto full-time, ha optato per il part-time al 50% più pensione. In questo caso nei tre anni successivi, pur avendo raggiunto i 40 anni utili per la pensione, avendo realmente maturato 1,5 anni ai fini contributivi, non può vedersi imporre la risoluzione del contratto).

I docenti a 58/60 hanno forse meno capacità di raziocinio di Dirigenti scolastici, Professori universitari, Magistrati, Dirigenti medici che possono rimanere in servizio a prescindere da qualunque limite di anzianità contributiva?

Questa legge avrà durata temporale (2009/2011) e creerà una disparità di trattamento tra i soggetti (docenti e personale Ata) allo scadere del 2011. “La risoluzione forzosa del rapporto di lavoro” che oggi si applica, dopo il 2011 non sarà più in vigore perché fin da ora il sistema previdenziale impone un progressivo innalzamento dell’età pensionabile.

“La risoluzione forzosa del rapporto di lavoro” anche in condizioni di non esubero è prescritta come obbligatoria solo dalle note Miur e non è contemplata dalla legge. Queste note sono una interpretazione delle leggi 103/2008 e 102/2009 da parte dell’Amministrazione del Miur, interpretazione che non contempla la forma e la sostanza di queste leggi.

In Italia sta accadendo che maestri, professori ed impiegati, nemmeno sessantenni e in ottima salute, vengano collocati d’ufficio a riposo: è iniziato il processo di rottamazione di seri professionisti ancora in grado di spendersi per la scuola.


O.M., S.D., C.G., A.O.
Docenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado di Piacenza.