Consiglio Stato. da Tuttoscuola, 26.4.2010 Come è noto, recentemente la Corte costituzionale, con sentenza n. 80/2010, ha sancito il pieno diritto degli alunni con disabilità a fruire di docente di sostegno, giudicando illegittimo il tetto massimo di posti fissato dalla legge. Ma la stessa sentenza ha altresì chiarito che il potere discrezionale dell'Amministrazione scolastica nel dare attuazione alla disposizione non ha carattere assoluto, per cui obiettivo primario è quello di dare la massima tutela possibile a tali alunni, ma, secondo il Consiglio di Stato, "non è di per sé illegittimo un intervento minore se motivato dall'analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi". Gli alunni con disabilità, dunque, hanno sempre diritto all'insegnante di sostegno, ma non sempre per tutto l'orario scolastico. Infatti, la mancanza di fondi può giustificare una riduzione delle ore anche in caso di gravi portatori di handicap e le ore di sostegno sono attribuite di anno in anno. È questa la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato che, con la decisione 2231 del 21 aprile 2010, ha accolto solo in parte il ricorso dei genitori di un minore, affetto da grave ritardo, per il quale era stato chiesto un sostegno a tempo pieno. Una decisione che farà discutere. Il giudice ha infatti deciso che, pur essendo troppo poche le 16 ore settimanali stabilite inizialmente per il ragazzo, e pur potendo l'istituto agire in deroga alla legge 244/2007 (che stabilisce la presenza dell'insegnante di sostegno in proporzione al numero totale di alunni nell'edificio scolastico e non alla gravità dell'handicap del singolo allievo, ndr.), l'orario di supporto dovrà essere riparametrato, ma tenendo conto della mancanza di fondi, per cui, a nessun ragazzo della scuola, a prescindere dalla gravità della disabilità, potrà essere garantito il sostegno per l'intera frequenza. |