Il cartellino identificativo
è obbligatorio anche per i docenti?
Più per i presidi.
Tecla Squillaci,
AetnaNet
16.4.2010
L’art. 69 del d.l.vo 150/09 sancisce l’uso del
cartellino identificativo per tutti i dipendenti della PA,
istruzione inclusa. Poiché lo scopo del cartellino ha la funzione di
identificare il dipendente nei confronti di un pubblico indistinto,
si evince che i docenti non sono obbligati a portarlo quando
svolgono il loro lavoro con gli alunni che, infatti, non sono a loro
anonimi e viceversa. Devono invece esibirlo quando ricevono il
pubblico , non necessariamente indossandolo ma esponendolo nel
proprio tavolo, ad esempio quando sono in colloquio con i genitori o
nelle assemblee in cui vi è contatto con un’utenza indistinta.
L’art. 69 del d.l.vo 150/09 sancisce l’uso del cartellino
identificativo per tutti i dipendenti della PA, istruzione inclusa.
Poiché lo scopo del cartellino ha la funzione di identificare il
dipendente nei confronti di un pubblico indistinto, si evince che i
docenti non sono obbligati a portarlo quando svolgono il loro lavoro
con gli alunni che, infatti, non sono a loro anonimi e viceversa.
Devono invece esibirlo quando ricevono il pubblico , non
necessariamente indossandolo ma esponendolo nel proprio tavolo, ad
esempio quando sono in colloquio con i genitori o nelle assemblee in
cui vi è contatto con un’utenza indistinta. Devono invece indossarlo
il personale ATA, il DSGA e il dirigente scolastico, che per primo
deve dare l’esempio, quando ricevono il pubblico . Il tesserino può
anche non recare il nome e cognome del dipendente ma anche un codice
identificativo debitamente predisposto. E se qualcuno lo dimentica
in queste occasioni che succede? Secondo questo decreto deve essere
sanzionato. In alternativa, per evitare pericolose dimenticanze,
potrei suggerire di far tatuare un numero identificativo sul lobo
dell’orecchio come si fa ai cani o ai capi di bestiame… ma
sicuramente qualcuno ci sta già pensando… Per i più diligenti,
invece, si possono prevedere premi “aziendali” come assistere a
quattro ore di proiezione della “Corazzata Potiomkin” assieme allo
staff ed all’immancabile dirigente scolastico da organizzare
possibilmente in concomitanza della partita di calcio della
Nazionale. Tutti ovviamente muniti di cartellino in quanto trattasi
di assemblea.
A parte gli scherzi, credo che piuttosto sarebbe il
caso di ribadire alcune buone norme riguardo l’accesso di estranei
nella scuola che purtroppo, però, l’eccellente decreto non menziona.
Come avviene in quasi tutti gli uffici pubblici, le persone estranee
che per qualche motivo hanno accesso alla scuola ( genitori,
rappresentanti editoriali, operai per la manutenzione nei miracolosi
casi di un loro intervento) dovrebbero essere muniti all’ingresso di
un PASS previo rilascio di un documento d’identità. Sarebbe buona
norma regolamentare in termini precisi l’accesso di persone estranee
all’interno della scuola; infatti per eventuali illeciti di cui essi
possono rendersi responsabili ne rispondono in prima persona i
dirigenti scolastici in quanto rappresentanti legali dell’istituto.
In assenza del dirigente, chi eserciti la funzione vicaria o il
fiduciario di plesso deve accuratamente controllare che questo
avvenga, in quanto esso si surroga al dirigente in termini di
responsabilità per eventuali omissioni.
I rappresentanti editoriali ,che notoriamente arrivano a scuola a
loro piacimento, dovrebbero invece aver accesso a scuola solo in
giorni ed orari prestabiliti o previo appuntamento come succede in
tutti gli uffici pubblici e privati. E’ necessario che chi scelga di
adottare queste sagge norme “preventive” le indichi chiaramente nei
regolamenti d’istituto per evitare equivoci o insistenza da parte
del pubblico.
stairwayto_heaven @libero.it