Il cartellino identificativo
è obbligatorio anche per i docenti?
Più per i presidi.

Tecla Squillaci, AetnaNet 16.4.2010

L’art. 69 del d.l.vo 150/09 sancisce l’uso del cartellino identificativo per tutti i dipendenti della PA, istruzione inclusa. Poiché lo scopo del cartellino ha la funzione di identificare il dipendente nei confronti di un pubblico indistinto, si evince che i docenti non sono obbligati a portarlo quando svolgono il loro lavoro con gli alunni che, infatti, non sono a loro anonimi e viceversa. Devono invece esibirlo quando ricevono il pubblico , non necessariamente indossandolo ma esponendolo nel proprio tavolo, ad esempio quando sono in colloquio con i genitori o nelle assemblee in cui vi è contatto con un’utenza indistinta.

L’art. 69 del d.l.vo 150/09 sancisce l’uso del cartellino identificativo per tutti i dipendenti della PA, istruzione inclusa. Poiché lo scopo del cartellino ha la funzione di identificare il dipendente nei confronti di un pubblico indistinto, si evince che i docenti non sono obbligati a portarlo quando svolgono il loro lavoro con gli alunni che, infatti, non sono a loro anonimi e viceversa. Devono invece esibirlo quando ricevono il pubblico , non necessariamente indossandolo ma esponendolo nel proprio tavolo, ad esempio quando sono in colloquio con i genitori o nelle assemblee in cui vi è contatto con un’utenza indistinta. Devono invece indossarlo il personale ATA, il DSGA e il dirigente scolastico, che per primo deve dare l’esempio, quando ricevono il pubblico . Il tesserino può anche non recare il nome e cognome del dipendente ma anche un codice identificativo debitamente predisposto. E se qualcuno lo dimentica in queste occasioni che succede? Secondo questo decreto deve essere sanzionato. In alternativa, per evitare pericolose dimenticanze, potrei suggerire di far tatuare un numero identificativo sul lobo dell’orecchio come si fa ai cani o ai capi di bestiame… ma sicuramente qualcuno ci sta già pensando… Per i più diligenti, invece, si possono prevedere premi “aziendali” come assistere a quattro ore di proiezione della “Corazzata Potiomkin” assieme allo staff ed all’immancabile dirigente scolastico da organizzare possibilmente in concomitanza della partita di calcio della Nazionale. Tutti ovviamente muniti di cartellino in quanto trattasi di assemblea.

A parte gli scherzi, credo che piuttosto sarebbe il caso di ribadire alcune buone norme riguardo l’accesso di estranei nella scuola che purtroppo, però, l’eccellente decreto non menziona. Come avviene in quasi tutti gli uffici pubblici, le persone estranee che per qualche motivo hanno accesso alla scuola ( genitori, rappresentanti editoriali, operai per la manutenzione nei miracolosi casi di un loro intervento) dovrebbero essere muniti all’ingresso di un PASS previo rilascio di un documento d’identità. Sarebbe buona norma regolamentare in termini precisi l’accesso di persone estranee all’interno della scuola; infatti per eventuali illeciti di cui essi possono rendersi responsabili ne rispondono in prima persona i dirigenti scolastici in quanto rappresentanti legali dell’istituto. In assenza del dirigente, chi eserciti la funzione vicaria o il fiduciario di plesso deve accuratamente controllare che questo avvenga, in quanto esso si surroga al dirigente in termini di responsabilità per eventuali omissioni.
I rappresentanti editoriali ,che notoriamente arrivano a scuola a loro piacimento, dovrebbero invece aver accesso a scuola solo in giorni ed orari prestabiliti o previo appuntamento come succede in tutti gli uffici pubblici e privati. E’ necessario che chi scelga di adottare queste sagge norme “preventive” le indichi chiaramente nei regolamenti d’istituto per evitare equivoci o insistenza da parte del pubblico.

stairwayto_heaven @libero.it