A ogni bambino il suo aiuto ad hoc La Consulta abbatte i limiti del legislatore sul sostegno ai ragazzi in difficoltà da ItaliaOggi, 13.4.2010 È stato necessario il solenne intervento della Corte costituzionale per ridare corpo al nucleo indefettibile di garanzie degli alunni disabili: di recente pubblicate (sentenza n. 80/2010 in gazzetta ufficiale, serie speciale, n. 9/2010) le motivazioni che hanno indotto la Consulta a dichiarare incostituzionali alcune norme della legge n. 244/2007. Si tratta dei commi 413 e 414 dell'art. 2 della finanziaria 2008 che, mirando essenzialmente all'ottica del risparmio erariale nel settore scuola, avevano posto un limite massimo oggettivo alla presenza di insegnanti di sostegno e reso impossibile assunzioni in deroga di docenti per fronteggiare situazioni e casi di gravità soggettiva. LE VIOLAZIONI La Corte ha rilevato il contrasto con l'art. 38 della nostra costituzione nella parte in cui (comma terzo) è consacrato il diritto all'educazione ed all'avviamento professionale per gli inabili ed i minorati. Il principio è stato, poi, determinato dalla legge n. 104/92. In particolare, l'art. 12 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione dalla scuola materna fino all'università. I giudici hanno rammentato come, anche ben prima della legge n. 104, la Consulta si era pronunciata (sentenza n. 215/87) valorizzando il processo educativo con insegnanti e compagni normodotati come rilevante fattore di socializzazione e decisivo contributo per stimolare le potenzialità dello svantaggiato. Sotto il profilo normativo, peraltro, il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte della normativa internazionale (l'art. 10 della costituzione prescrive la conformità del nostro ordinamento). Viene in rilievo la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'assemblea generale nel 2006 e resa esecutiva in Italia con legge n. 18/2009. LA SENTENZA Ed, appunto, in via prioritaria, la sentenza precisa che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona.Ciascun disabile va coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo all'interno del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano, assurgono a ruolo di diritto fondamentale. Misura principale prevista per attuare le ineliminabili forme di integrazione e di sostegno è quella del personale docente specializzato, pertanto le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall'altro, l'eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga, ponendosi in contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinar io, nonché con la consolidata giurisprudenza, meritano la censura costituzionale. COSA SUCCEDERÀ Restano, adesso, da vedere le prossime mosse del ministero (e del governo) che invertendo il senso di marcia rivolto ai tagli di spesa all'istruzione devono adesso fare i conti con la sacrosanta e legittimata aspirazione dei disabili a poter fare affidamento sul congruo contributo del docente di sostegno loro assegnato. |