Assenza alla visita di controllo: La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5718/2010, ha stabilito che non perde l’indennità di malattia il lavoratore risultato assente alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità per essere andato a trovare la propria madre in ospedale. da Notizie della scuola - Tecnodid, 11.4.2010 La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5718/2010, ha stabilito che non perde l’indennità di malattia il lavoratore risultato assente alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità per essere andato a trovare la propria madre in ospedale. Infatti, secondo la Cassazione, tale circostanza integra un’ipotesi di giustificato motivo che legittima l’assenza del lavoratore alla visita di controllo. Per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, l’assenza alla visita fiscale può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, “da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito”. |