Precari, il Tar di Salerno
dice sì agli scatti d’anzianità

di A.G. La Tecnica della Scuola, 13.8.2010

Vanno accreditati a partire dal terzo anno, come avviene per il personale di ruolo: decisiva la non abrogazione dell’art. 53 della legge n. 312/1980. Per Cobas e Comitato precari così lo Stato la finirà di usare i contratti a tempo determinato per abbassare il costo del lavoro del personale scolastico. Ma la questione è complessa.

D’estate sembra un copione fisso: da anni la scena scolastica è tutta loro. Stiamo parlando dei precari, naturalmente. Dopo le immissioni in ruolo con il “contagocce”, che poco cambiano alla fila chilometrica di supplenti in lista di attesa, concesse nei giorni scorsi, stavolta a ravvivare i giorni di Ferragosto è una sentenza, la n. 3651, del Tar di Salerno: il quale sostiene che i precari della scuola hanno diritto ad accedere agli scatti stipendiali del personale di ruolo (gli stessi che il Governo aveva intenzione di bloccare per un triennio…). Quindi già a partire dal terzo anno di anzianità. Il fatto che si tratti di servizio a tempo determinato non cambierebbe il senso della legge. Il Giudice del lavoro, dott. M.L. Viva, ha così respinto la richiesta di opposizione dei legali del Miur contro il ricorso per decreto ingiuntivo D.I. 480/09, presentato a sua volta da un legale dei Cobas, che era stato accolto dal Giudice del Lavoro dello stesso Tribunale di Salerno.

Quel che conta è invece che "l’art. 53 della legge n. 312/1980 - si legge nella sentenza emessa lo scorso 14 luglio ma resa nota in questi giorni - continua a trovare applicazione nel comparto scuola è ancora in vigore e come tale disciplina la fattispecie in esame, proprio perché recepito in toto dalla stessa contrattazione collettiva". La Legge a cui si riferisce la sentenza è quella che avrebbe dovuto con concedere la progressione economica anche al personale a tempo determinato: attraverso l’attuazione di scatti biennali, il fine sarebbe era quello di arrivare alla ricostruzione e alla quasi totale equiparazione ai docenti di ruolo. Negli anni a seguire, però, quella norma trovò applicazione solo per i docenti di religione. Il motivo? Principalmente economico.

Ora però la sentenza Tribunale campano potrebbe cambiare il corso delle cose. Lo sanno bene i Cobas Scuola e il Comitato insegnanti ed Ata precari di Salerno, schierati in difesa di Giuseppe Tuozzo: l’insegnante che con oltre dieci anni di precariato alle spalle potrà ora vedersi riconoscere in busta paga i cosiddetti ‘gradoni’. "Il Giudice - scrivono - riconoscendo gli scatti stipendiali (art.53 legge 312/80, corrispondente al 2,5 per cento sulla posizione stipendiale iniziale, a partire dal terzo anno di servizio prestato, in poi) anche per i docenti precari, che prevedeva lo scatto in parola, ha chiaramente ritenuto che le norma si debba ritenere tuttora in vigore".

Il Miur, quindi, viene condannato a pagare 4.068,39 euro al docente oltre alle spese per l’onorario dell’avvocato. "E conquistare gli scatti di anzianità per il personale precario – sottolineano i promotori del ricorso al Tar di Salerno – significa, giocoforza, anche conquistare il riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo per il personale immesso in ruolo". I ricorrenti reputano così di aver smascherato le vere intenzioni delle Amministrazione, a cui conviene "usare i contratti a tempo determinato per abbassare il costo del lavoro del personale scolastico".

La sentenza potrebbe ora creare un precedente molto ‘pericoloso’ per le casse dello Stato: soprattutto perchè un precario costa allo Stato, in media, circa 8.000 euro in meno di un lavoratore in ruolo e che nei prossimi mesi andranno infatti a sentenza altre decine di ricorsi, patrocinati dagli stessi legali. Considerando che i precari che ogni anno sottoscrivono contratti annuali con gli Uffici scolastici provinciali ed i dirigenti scolastici (per supplenze di lungo periodo) sono almeno centomila (la maggior parte originari del meridione), Cobas e Comitato precari ritengono che nei prossimi mesi "se ne aggiungeranno tantissimi altri". Praticamente scontato quindi il ricorso, da parte dell’Amministrazione, al Consiglio di Stato.

La sentenza di Salerno non rappresenta comunque una novità assoluta: sia perché già altri Tar, del centro-nord, si sono espressi in queste direzione, sia perché della stessa problematica si sta occupando da tempo addirittura la Corte di Giustizia europea dei diritti dell’uomo.

Nel 2007 i giudici di Strasburgo dettero ragione ad un lavoratore spagnolo, non della scuola ma statale e già a tempo indeterminato, il cui Stato non aveva mai considerato il lungo periodo di precariato ai fini della carriera lavorativa. La Corte di Strasburgo sovvertì la posizione dei giudici spagnoli considerando validi tutti gli scatti di anzianità, esattamente come si trattasse di personale statale in ruolo. L’anno dopo fu presentato un ricorso collettivo anche dall’Italia, prima da parte di alcune decine di insegnanti, sostenuti dalla Gilda, poi di una settantina di docenti e Ata della provincia di Como: dell’esito di quei ricorsi non si hanno notizie. In compenso in Italia si muove qualcosa.