Licenziamento ingiusto
Maestra va reintegrata

IL CASO
Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso
di una docente della Opera Pia Levis Plona

Ivano Tolettini,  Il Giornale di Vicenza 2.10.2009

Vicenza. Il licenziamento è stato senza giusta causa e la maestra Michela Alfonsi dev'essere reintegrata nel suo posto di lavoro dalla Fondazione Levis Plona che gestisce l'apprezzata scuola parificata di ispirazione cattolica a Porta S. Croce.

In diciotto pagine il giudice del lavoro Umberto Dosi ha ritenuto infondate le censure mosse dalla direzione della scuola alla quarantenne maestra, in servizio dal 2001, che la scorsa estate era stata esclusa dall'organigramma del corpo docente che supera le quindici unità.

La principale contestazione, come ha osservato il magistrato, era stato il presunto abbandono dei bambini di terza elementare nello scorso marzo quando, secondo la direttrice Adelia Morando, l'insegnante avrebbe lasciato soli gli allievi in classe, ordinando loro di non alzarsi senza alcun motivo. Uno degli scolari non aveva trattenuto la pipì e il padre era stato chiamato per portare il cambio.

L'istruttoria, come ha osservato il giudice, accogliendo le contro deduzioni dell'avvocato Giovanni Ferasin dello studio Casa e Associati, ha invece messo in luce che la maestra aveva avvisato i bambini che stava per vomitare ed era andata nel vicino bagno, assentandosi qualche minuto per l'impellente bisogno.

Tra l'altro, pare che «i bambini non hanno dato luogo a confusione nella scuola, tale da far intervenire il personale o altre docenti», scrive il giudice, a riprova che l'assenza è stata breve. Pertanto, l'accusa di colpevole abbandono del posto di lavoro è caduta.

Così come è venuta meno la contestazione emersa nel corso di una riunione dei rappresentanti di classe dell'11 giugno che la maestra Alfonsi avrebbe eseguito telefonate dal contenuto diffamatorie parlando con i genitori sul clima interno alla scuola. Dalle testimonianze raccolte in tribunale questa circostanza non è stata provata, tant'è che il giudice parla di «genericità della contestazione» che inficia la validità dell'intero procedimento disciplinare, tale da rendere nulla la sanzione inflitta alla docente.

Come spesso avviene nei luoghi di lavoro il clima interno è variabile e anche la Levis Plona, benemerita istituzione, non era sfuggita a quella che è una regola di comune esperienza. Pertanto, talune lamentele avevano alimentato un clima per qualche tempo non sereno, acuendo dissapori e aprendo la strada al provvedimento disciplinare impugnato.

Altro capitolo delle lamentele è che in una occasione la maestra Michela aveva incontrato in un bar una mamma «perché se l'incontro fosse stato a scuola ci sarebbero state delle ripercussioni su mio figlio da parte della direttrice». Questa censura si è rivelata vera, nel senso che la docente si era resa disponibile a un incontro fuori orario scolastico per venire incontro alle esigenze della madre.

E il colloquio, in cui si era parlato di episodi di bullisimo, era avvenuto dopo le 18. Questo contrasta con il regolamento interno, ma non può costituire motivo di licenziamento per un criterio di proporzionalità. Tuttavia, l'insegnante non ha diffamato la scuola come sosteneva la direzione e la violazione commessa dalla docente dell'incontro all'esterno della scuola non «rende applicabile la sanzione del licenziamento con preavviso».

Analizzando il comportamento della maestra Alfonsi nel corso degli otto anni, il giudice Dosi ha sottolineato che non aveva mai commesso «infrazioni analoghe ed è stata sanzionata in un'unica circostanza con il provvedimento disciplinare del richiamo scritto».

Per tutti questi motivi, il giudice ha ritenuto illegittimo e ingiustificato il licenziamento «sotto il profilo della sproporzione tra l'unico addebito risultato fondato (colloquio all'esterno della scuola) e la sanzione disciplinare».

Di qui l'ordine del giudice alla Levis Plona di reintegrare la maestra, pagandole le spese legali.