I voti degli esami
possono essere resi pubblici

da Tuttoscuola, 27 marzo 2009

All'articolo 6 e all'articolo 3 dello schema di regolamento sulla valutazione approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo e tuttora in attesa del parere del Consiglio di Stato vi è una semplice frase che non potrà non essere gradita a studenti e, soprattutto, alle segreterie delle scuole.

Si afferma, infatti, che "Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

Negli ultimi tempi era stato introdotto il divieto di rendere pubblici i risultati della maturità e degli altri esiti scolastici in nome della privacy. Il ministero, a quanto sembra, aveva tenuto conto della richiesta pervenuta da alcuni associazioni di famiglie e aveva disposto la non pubblicizzazione dei risultati, costringendo i singoli studenti (o loro familiari, se delegati) a rivolgersi uno ad uno alle segreterie delle scuole per conoscere il dettaglio dell'esito di maturità conseguito.

Il garante della privacy aveva manifestato qualche perplessità per quel divieto e ora, con riferimento puntuale al codice per il trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003), arriva finalmente l'ok per l'esposizione all'albo della scuola dei risultati degli esami di Stato sia per la scuola secondaria di I grado sia per quella del II grado.

Resta eventualmente aperta la questione della pubblicità degli esiti finali per le classi intermedie e per i dati dello scrutinio finale per l'ammissione agli esami (nel I ciclo il voto unico in decimi, nel II ciclo i crediti scolastici).