L'ammissione alla maturità
da Gentile a Gelmini

da Tuttoscuola, 18 marzo 2009

L'ammissione degli studenti all'esame di maturità ha avuto, nel corso degli anni, varie modalità di attuazione con gli estremi opposti che vanno dal ministro Gentile, che nel 1923 consentiva l'ammissione anche in presenza della votazione di cinque decimi nelle varie discipline, fino al ministro Gelmini che nel 2009 prevede almeno sei decimi in ciascuna disciplina. In mezzo a questi estremi, il ministro Berlinguer nel 1997 si è accontentato della sola frequenza durante l'anno. Facciamo un rapido excursus.

Riforma Gentile (1925)

"Sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto". (art. 38 -Regio Decreto n 625/1925)

Riforma Sullo (1969)

"Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni di scuola statale pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo artistico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
Lo scrutinio finale di cui al precedente comma è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie". (art. 2 - Legge di conversione n. 119/1969).

Riforma Berlinguer (1997)

"All'esame di Stato sono ammessi gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso". (art. 2 legge 425/1997)

Riforma Moratti (2005)

"Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio". (art. 13 - Decreto legislativo 226/2005)

Riforma Fioroni (2007)

"All'esame di Stato sono ammessi gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici" (art. 1 - Legge n.1/2007)

Riforma Gelmini (2009)

"Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato". (art. 6 - Schema di Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione - CdM 13.3.2009)