Riflessioni sull'ammissione all'esame di Stato di Rodolfo Denti, ScuolaOggi 26.3.2009 Come è noto, il 13 marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di regolamento sulla valutazione. Si tratta di un testo di notevole importanza, che però, in attesa dell’iter necessario, non è ancora operativo e che potrebbe subire modifiche ed integrazioni, anche alla luce del parere che dovrà essere espresso dal Consiglio di Stato. Senza volere nascondere gli aspetti positivi del testo, mi preme intervenire su una questione specifica e, a mio avviso, di non secondaria importanza. L’articolo 6 dello schema di regolamento ha per oggetto l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione. Il comma 1 recita: “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (…) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato”. Ritengo ci siano buoni motivi per obiettare sul contenuto della disposizione, dove prevede che tra i requisiti per l’ammissione ci sia quello della valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline). In particolare, per obiettare esistono motivi di opportunità e motivi di fondo. Andiamo per ordine.
Il testo dello schema di regolamento, nella versione attuale, lascia intendere la volontà di una operatività immediata e da realizzarsi già nell’anno scolastico 2008/2009. Peraltro, in questa direzione vanno anche alcune dichiarazioni del Ministro. Ciò potrebbe significare un repentino mutamento del quadro normativo di riferimento alla vigilia degli scrutini finali. Al momento infatti il quadro normativo è costituito dalla Legge 1/2007, dalla Legge 169/2008 e dal D.M. 42/2007. La legge 1/2007 (cosiddetta “Riforma Fioroni”) prevede, all’art. 1, comma 1, che l’ammissione all’esame di Stato sia subordinata al superamento dei debiti pregressi e ad una valutazione positiva in sede di scrutinio finale. Il Decreto Legge 137/2008 aveva stabilito all’art 3, comma 3, che l’ammissione agli esami finali sarebbe dipesa dal conseguimento di votazioni non inferiori a sei decimi in ciascuna disciplina (gruppo di discipline). In fase di conversione, però, il testo di partenza è stato modificato e il requisito limitato a soli studenti della scuola secondaria di primo grado (vedasi art. 3, comma 3, della Legge 169/2008, ossia della Legge di conversione del Decreto Legge 137/2008). Per effetto della modifica introdotta in fase di conversione del Decreto Legge originario, è tornato così ad essere operativo l’art. 1, comma 3, del D.M. 42/2007 che testualmente afferma: “A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del sei”. In sintesi, allo stato attuale, il combinato disposto delle norme citate comporta che l’ammissione sia subordinata (oltre che al superamento dei debiti pregressi) semplicemente all’esistenza di una media non inferiore ai sei decimi, che, come si può facilmente comprendere, è altra cosa da una valutazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline). Ora, per quanto si possano comprendere i motivi per cui il ministro voglia “velocizzare” gli eventi, sono del parere che, entrarti nell’ultimissima fase dell’anno, non dovrebbero essere introdotte modifiche che, alterando le regole, potrebbero suscitare una grave turbativa e consistenti preoccupazioni aggiuntive.
Un differimento del provvedimento potrebbe inoltre permettere un approfondimento circa le sue possibili conseguenze. Il ministro, secondo notizie di agenzia (per esempio, Ansa del 18 marzo), avrebbe affermato che l’intento è di riportare serietà nella scuola, abolendo retaggi sessantotteschi.
L’obiettivo di ridare serietà agli studi è sicuramente
condivisibile, ma vorrei notare che, a volte, i meccanismi adottati
possono produrre conseguenze perverse e inaspettate. In sintesi,
potremmo trovarci di fronte ad un’eterogenesi dei fini. Vincolare l’ammissione all’esame di Stato al possesso di votazioni (almeno) sufficienti in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline) può sembrare effettivamente una riconquista di serietà. All’atto pratico però si potrebbero dare, in sede di scrutinio finale, solo due possibilità. La prima è la seguente: i voti negativi (anche nei casi meno gravi) restano tali e non vengono modificati. In questa ipotesi, la decisione graverebbe sugli insegnanti (al limite, anche su uno solo) con voto negativo, che assumerebbero così le vesti del giudice “monocratico”. La seconda è la seguente: i voti negativi (almeno nei casi meno gravi) vengono modificati per intervento del Consiglio di Classe, ma in questo caso ci sarebbe una “lievitazione” della media reale e si arriverebbe inevitabilmente (per eterogenesi dei fini) al “sei politico” di sessantottina memoria. Esiste naturalmente un terzo scenario che, per carità di patria, accenno solo velocemente. Si tratta della possibilità che le “lievitazioni” avvengano ancora prima dello scrutinio finale, cioè all’insaputa del Consiglio di Classe, che, non sapendo, potrebbe aiutare (in sede di scrutinio finale) chi è già stato aiutato, con il risultato pratico di una doppia “lievitazione” e di un’ulteriore “dilatazione” delle sufficienze immeritate. Ecco perché, mio avviso, esistono anche motivi di fondo che dovrebbero sconsigliare una decisione affrettata sulla materia, che – almeno per ora – può essere adeguatamente governata mediante il disposto del D.M. 42/2007.
Mentre l’attenzione di molti operatori scolastici è rivolta alle regole per l’ammissione all’esame di Stato, resta irrisolta la questione dei canditati esterni (privatisti) forniti di promozione o idoneità all’ultima classe. Costoro, come è noto, godono di un vantaggio inspiegabile. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 1/2007, non sono soggetti ad esame preliminare e sono automaticamente ammessi all’esame di Stato. I propositi di porre rimedio alla “falla” contenuta nella Legge sono per ora restati infruttuosi. E’ evidente che si tratta di un vantaggio che cozza contro il principio di uguaglianza e che di fatto permette “scorciatoie” per i soliti “furbi”. Allo stato attuale, per esempio, è possibile che due studenti dell’ultimo anno, ugualmente “disastrati” dal punto di vista del rendimento, abbiano destini assolutamente diversi. Mi spiego. Lo studente A, preso atto della sua situazione scolastica, si ritira il 14 marzo e contestualmente presenta domanda come candidato esterno; lo studente B continua invece la frequenza.
Il risultato pratico, alla luce della normativa attualmente in
vigore, sarà il seguente: lo studente A, essendo fornito di
promozione all’ultima classe, andrà automaticamente all’esame; lo
studente B ci andrà solo previa ammissione, e cioè solo se avrà
raggiunto la media del sei (D.M. 42/2007) o i sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline (schema di regolamento sulla
valutazione). Che altro dire? Rodolfo Denti – Dirigente Scolastico – Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi” – Monza |