COORDINAMENTO PRECARI E

DISOCCUPATI DELLA SCUOLA

PROVINCIA DI VENEZIA

 

Ammissione esame di Stato

Andrea Florit dal Coordinamento Precari di Venezia, 22.3.2009

E' uno dei temi caldi del momento. Lo schema di regolamento (destinato a diventare presto DPR) sulla valutazione, presentato dalla Gelmini e approvato dal CdM del 13/3, contiene una "novità" relativa all'ammissione all'esame di Stato (maturità), dato che richiede il 6 "in tutte le materie". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Carlo Giovanardi due giorni fa ne ha chiesto il rinvio applicativo all'anno prossimo. In realtà tutto ciò non è proprio una novità assoluta. E' infatti dal 2007 che nel portale ministeriale dedicato a studenti e insegnanti, nella pagina dell'esame di Stato è riportata la frase "La nuova legge introduce l'ammissione all'esame: ciò vuol dire che, a partire dall'a.s. 2008/09, potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ovvero gli alunni che conseguono la media del "sei".

Allora val la pena fare un po' di storia e di chiarezza. Tutto origina dalla legge che ha modificato gli esami di maturità, la n. 1 dell'11/1/07, che all'art. 1 afferma: "1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale...". Tutto sta, quindi, nel definire cosa si intenda per valutazione positiva.
Per questo è intervenuto il successivo D.M. n. 42 del 22/5/07, che all’art. 1 comma 3  recita: «A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del “sei”».
Ora la Gelmini, con il nuovo regolamento, restringe ulteriormente il criterio della "positività" e, all'Art. 6 - (Ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione) - afferma: "1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato".

Perché tutto questo? Noi siamo convinti che il tutto sia una sorta di toppa ad una falla. L'aver, giustamente, inserito la valutazione del comportamento nella media per la determinazione dei crediti scolastici (assieme all'educazione fisica), ha generato notevoli perplessità proprio nelle conseguenze per l'ammissione alla maturità, dato che (come è avvenuto e avverrà in molte scuole) i consigli di classe hanno attribuito e attribuiranno voti di comportamento secondo gli schemi applicati negli anni precedenti (cioè con la maggior parte dei voti assestati tra il 9 e l'8) invece che secondo quelli che dovrebbero essere i "nuovi criteri" molto più vicini alle corrispondenze utilizzate nelle materie curricolari (es. 6 per un comportamento complessivamente accettabile, 7 per una correttezza comportamentale continua, 8, 9 e 10 per situazioni particolarmente positive e costruttive, se non addirittura lodevoli). L'utilizzo di tale voto nella "media" di ammissione prevista dal DM 42/07 (considerato anche il contributo in genere positivo già apportato dall'educazione fisica), allargando il numero delle insufficienze ammissibili a fine anno, ha indotto il ministro a cercare di porvi rimedio: almeno 6 in tutte le materie.

Ritenendo noi, non solo eccessivo il rigore ministeriale, ma addirittura contrario a quello che dovrebbe essere il criterio per l'ammissione all'esame, che dovrebbe discendere da "una valutazione complessiva dello studente che tenga conto, come precisato nella C.M. n. 5 del 17-1-2007, delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline", ci permettiamo di avanzare una proposta che tenga conto sia di quanto previsto dalla legge 1/07 e dal DM 42/07 sia di quanto già stabilito per la valutazione del comportamento.

1) Si mantenga quanto previsto all'Art. 4 del nuovo regolamento: "La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici..."; in tal modo la condotta contribuisce effettivamente, in positivo o in negativo, alla maturazione del punteggio di credito scolastico (facendo media solo in questo calcolo).

2) Si modifichi però nel seguente modo il primo comma dell'Art. 6 - (Ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione): "1. SONO VALUTATI POSITIVAMENTE E sono ammessi all’esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una MEDIA non inferiore a sei decimi TRA TUTTE LE DISCIPLINE O GRUPPI di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi"; in tal modo si esclude la valutazione del comportamento solo dalla media utile all'ammissione, ma non perde valore né per i crediti scolastici né per l'ammissione stessa, dovendo risultare comunque sufficiente.

Rinviare di un anno l'applicazione dell'attuale regolamento Gelmini (richiesta di Giovanardi) ci sembra invece che sposti solamente in avanti il problema, lasciando per altro scoperto, per quest'anno, un ambito che necessiterebbe invece di essere disciplinato con attenzione viste le recenti novità introdotte e l'importanza che l'esame di Stato riveste.

Analoghe considerazioni possono naturalmente essere estese anche ai criteri Gelmini d’ammissione all’esame di Stato conclusivo del 1° CICLO, in quanto il nuovo Regolamento stabilisce che, ai sensi del D.L.vo 19/2/04 n. 59, art. 11, comma 4-bis (come modificato dall'art. 1 comma 4 della Legge n. 176 del 25/10/07 che prevede, appunto, solamente che "Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo") l'ammissione sia disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.