Il cambio di un docente é condizione sufficiente di Federico Niccoli, ScuolaOggi 9.5.2009
Come avranno
notato alcuni nostri lettori non compare la mia firma (insieme a
quella di Gianni Gandola, come spesso accade per la comunanza di
opinioni sulle questioni che affrontiamo) sull’articolo relativo
alla bocciatura da parte del Tar del Lazio della circolare
ministeriale sull’adozione dei libri di testo. Occorre dire, per la verità, che anche in epoca pre-Gelmini e pre-Moratti, pur con una tempestica diversa (biennale o triennale anzi che quinquennale) la scelta dei libri di testo scelti all’inizio del 1° ciclo o del 2° ciclo della scuola primaria non poteva essere modificata , anche in presenza di cambio del docente a suo tempo proponente, se non nel caso in cui l’editore avesse modificato la struttura del libro. Se guardiamo alla sostanza del problema, poi, soprattutto molte scuole a tempo-pieno, hanno utilizzato pienamente la facoltà concessa dalla legge 517/77 relativa all’adozione alternativa al libro di testo-unico nella convinzione, ampiamente motivata nelle delibere collegiali, dell’inadeguatezza di qualunque libro di testo unico a sintonizzarsi sulle metodologie del problem-solving e della coerenza con le impostazioni pedagogico-didattiche del piano dell’offerta formativa . Solo così gli insegnanti di quelle scuole riuscivano concretamente ad adeguare gli strumenti ai principi affermati nel POF. Credo che si debba riflettere sulla inopportunità di un’enfasi eccessiva sulla libertà di insegnamento del singolo docente. In nome di questa astratta libertà (che in qualche caso è diventata “libertà dall’insegnamento”) si sono compiuti molti misfatti pedagogico-didattici. Il punto centrale di discussione è, a mio parere, individuare se “la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze” possa sostanziarsi nel cambio di un singolo docente ( che a questo punto potrebbe non solo chiedere il cambio del libro di testo, ma anche praticare una revisione delle scelte metodologiche operate nel pof) o nella collegialità della istituzione scolastica. E’ evidente che io propendo fortemente per questa seconda opzione, in quanto la professionalità del docente, come pure è scritto nei contratti di lavoro, si esplica congiuntamente e sempre nella sua dimensione individuale e nella sua dimensione collegiale. |