Il cambio di un docente é condizione sufficiente
per modificare la scelta del libro di testo?

di Federico Niccoli, ScuolaOggi 9.5.2009

Come avranno notato alcuni nostri lettori non compare la mia firma (insieme a quella di Gianni Gandola, come spesso accade per la comunanza di opinioni sulle questioni che affrontiamo) sull’articolo relativo alla bocciatura da parte del Tar del Lazio della circolare ministeriale sull’adozione dei libri di testo.
Ho una differente opinione su un punto centrale, molto enfatizzato sia nel ricorso al Tar sia nel commento di Gianni: “il cambio del docente”.
Il Ministro e i suoi consiglieri , nella fretta di emanare circolari dirigiste anche su una materia di stretta pregnanza pedagogico-didattica (rientrante nelle competenze funzionali ed esclusive delle istituzioni scolastiche autonome) si sono fatti cogliere “in castagna” , perché non sono stati neppure in grado di rispettare le eccezioni (“”salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze””, che giustifichino un’anticipazione della scadenza ) dettate dalla stessa legge-Gelmini.

Occorre dire, per la verità, che anche in epoca pre-Gelmini e pre-Moratti, pur con una tempestica diversa (biennale o triennale anzi che quinquennale) la scelta dei libri di testo scelti all’inizio del 1° ciclo o del 2° ciclo della scuola primaria non poteva essere modificata , anche in presenza di cambio del docente a suo tempo proponente, se non nel caso in cui l’editore avesse modificato la struttura del libro.

Se guardiamo alla sostanza del problema, poi, soprattutto molte scuole a tempo-pieno, hanno utilizzato pienamente la facoltà concessa dalla legge 517/77 relativa all’adozione alternativa al libro di testo-unico nella convinzione, ampiamente motivata nelle delibere collegiali, dell’inadeguatezza di qualunque libro di testo unico a sintonizzarsi sulle metodologie del problem-solving e della coerenza con le impostazioni pedagogico-didattiche del piano dell’offerta formativa . Solo così gli insegnanti di quelle scuole riuscivano concretamente ad adeguare gli strumenti ai principi affermati nel POF.

Credo che si debba riflettere sulla inopportunità di un’enfasi eccessiva sulla libertà di insegnamento del singolo docente. In nome di questa astratta libertà (che in qualche caso è diventata “libertà dall’insegnamento”) si sono compiuti molti misfatti pedagogico-didattici.

Il punto centrale di discussione è, a mio parere, individuare se “la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze” possa sostanziarsi nel cambio di un singolo docente ( che a questo punto potrebbe non solo chiedere il cambio del libro di testo, ma anche praticare una revisione delle scelte metodologiche operate nel pof) o nella collegialità della istituzione scolastica. E’ evidente che io propendo fortemente per questa seconda opzione, in quanto la professionalità del docente, come pure è scritto nei contratti di lavoro, si esplica congiuntamente e sempre nella sua dimensione individuale e nella sua dimensione collegiale.