Basterà un sms per nominare i supplenti di R.P. La Tecnica della Scuola, 30.5.2009 Nuove modalità per comunicare con i supplenti che aspirano alle nomine: si potranno usare SMS e posta elettronica al posto dei telegrammi. Lo prevede il DM 56 del 28 maggio. La mancata risposta ad una telefonata equivarrà alla rinuncia. Con il decreto ministeriale n. 58 che detta disposizioni specifiche in materia di conferimento delle supplenze a livello di circolo/istituto, i messaggini telefonici e la posta elettronica diventano strumenti ufficiali validi per comunicare con i docenti che aspirano alla nomina. E non è questa l’unica novità di rilievo. L’articolo 11 del provvedimento stabilisce che per le supplenze di durata presunta di almeno 30 giorni la scuola debba effettuare la convocazione o tramite telegramma, oppure mediante SMS (con ricevuta di ritorno) o posta elettronica. Tutto dovrà essere registrato e conservato agli atti della scuola: messaggi telefonici, ricevute e così via. La procedura potrà essere semplificata nel caso di supplenze fino a 10 giorni. In tale circostanza i supplenti dovranno essere contatti durante una fascia orario di “reperibilità” che va dalle 7,30 alle 9,00 mediante chiamata su telefono fisso o cellulare. Il decreto chiarisce che la mancata risposta alla chiamata telefonica equivale ad esplicita rinuncia alla proposta di nomina. D’ora in avanti - inoltre - non rispondere per due volte alla chiamata telefonica di una stessa scuola comporterà anche la collocazione in coda alla graduatoria di istituto. E che succede se tra le 7,30 e le 9 nessun supplente ha accettato la nomina? Il 7° comma dell’articolo 11 non lascia adito a dubbi: dalle 9 alle 10 la supplenza può essere attribuita al primo aspirante disponibile. Il comma successivo apre la strada all’utilizzo di strumenti di comunicazione particolarmente inconsueti per la pubblica amministrazione.
Per tutte le
proposte di supplenza per periodi superiori a 10 giorni, infatti, si
potranno adottare anche sistemi di comunicazione plurima tramite SMS,
con avviso di ricezione. |