Esami di Stato: Beatrice Mezzina e Camilla Schiavo, Educazione & Scuola 2.5.2009 Finalmente diffusa, l’O.M. 40 sugli Esami di Stato 2008.9 genera ancora ambiguità di interpretazione. E’ acclarata l’ammissione con almeno la media del sei nello scrutinio finale e con un voto non inferiore a sei decimi per il comportamento.
Questione n.1: Perplessità sul voto del comportamento in relazione al credito scolastico. L’O.M. infatti, all’art. 2, ultimo capoverso, recita: A partire dall’a.sc. 2008/9, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso……….Esso comporta, se inferiore ai sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato. Si chiede: Il voto sul comportamento, dal sei al dieci, fa media con i voti delle discipline oppure concorre alla valutazione complessiva e incide sulla determinazione del credito nel senso che, data una media X nelle discipline, in presenza di un buon voto sul comportamento, secondo criteri che le scuole stabiliscono, si sposta verso l’alto il punteggio di credito attribuibile secondo la media e la tabella del D.M.42/2007? Non è del tutto chiaro se il voto attribuito al comportamento debba o meno concorrere alla determinazione della MEDIA DEI VOTI. In effetti, il CREDITO SCOLASTICO è determinato sì dalla media dei voti, ma anche da altri elementi di valutazione, tra i quali sicuramente un peso importante ha la valutazione del comportamento scolastico. Pare indispensabile dunque un chiarimento definitivo sulla questione, poichè una cosa può voler dire "Concorre ... incide sulla determinazione del credito scolastico ...", altra cosa può voler dire CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DELLA MEDIA DEI VOTI unitamente alle altre materie di insegnamento. Il sito del Ministero sugli Esami di Stato è fermo allo scorso anno, anche nelle FAQ.
Questione n.2 Art. 7 OM: Esame preliminare candidati esterni. Il comma 1 lascia palesemente intendere che i candidati provvisti di promozione o idoneità all'ultima classe NON DEBBANO sostenere gli esami preliminari. Ciò rappresenta un serio fattore di discriminazione a favore dei candidati esterni ed a netto svantaggio dei candidati interni che devono invece superare lo scoglio dell'ammissione all'esame di stato a seguito di rigorosa valutazione finale, sia pure con l'attenuante della media del "sei".
Questione n.3 Art. 13 comma 11 e art. 20 comma 4 - Integrazione del punteggio finale Fino a un massimo di 5 punti alle condizioni di almeno 15 p. di credito scolastico e almeno 70 punti derivanti dalle prove d'esame. Il dubbio è il seguente: il punteggio di almeno 15 di credito scolastico, che ieri era rapportato a 20 totale, oggi dovrebbe essere rapportato a 25 totale, mentre i punteggi complessivi delle prove d'esame oggi restano almeno 70, pur in presenza di una riduzione di 5 punti attribuiti al colloquio.
Questione n. 4 Per l’attribuzione del Credito Scolastico nelle penultime e terzultime classi, non essendo ancora pervenuto il Regolamento “ Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni…”, come ci comportiamo con l’assegnazione del credito? Il comportamento fa media con gli altri voti o concorre alla determinazione del credito? Ci comportiamo in analogia con l’OM 40 (con l’ambiguità da sciogliere)? Non sarebbe necessario un chiarimento urgente con una specifica OM su Scrutini ed Esami? |