Un nuovo docente può cambiare da TuttoscuolaNews N. 392, 11 maggio 2009 La III sezione del TAR del Lazio, con ordinanza di sospensiva del 7 maggio ha accolto il ricorso presentato da una ventina di insegnanti milanesi di scuola primaria, in accordo con la Flc Cgil locale, disponendo la sospensione in via cautelare della circolare ministeriale n.16 del 10.2.2009 relativa all'adozione dei libri di testo. Il Miur, secondo quanto disposto dal TAR, dovrà ora riesaminare la circolare nella parte in cui non ha previsto che la cadenza di rinnovo dei libri di testo per le scuole primarie e secondarie stabilita dalla legge 169/2008 non comprende tra le eccezioni della "ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" anche il cambio del docente. Ma il cambio dell'insegnante è una condizione sufficiente per modificare la scelta del libro di testo? Da sempre si verifica che a seguito di trasferimenti di sede, pensionamenti, diversa assegnazione di docenti alla classe, l'insegnante che siede in cattedra il primo giorno di scuola non sia quello che mesi prima aveva scelto il libro di testo. In decenni di vita scolastica questo evento normale (si può stimare che almeno un quarto degli insegnanti ne sia interessato) è sempre stato accettato come inevitabile anche per comprensibili ragioni organizzative. Il ricorso dei docenti lombardi ha considerato illegittimo il fatto che, in base alla nuova normativa che prevede un vincolo quinquennale o sessennale dell'adozione, gli insegnanti che subentrano negli anni successivi non possano modificare l'adozione effettuata a suo tempo da altri. Il principio, però, è il medesimo e non deriva dal tempo di effettuazione dell'adozione. Se questo principio della assoluta libertà di insegnamento legata all'adozione del libro di testo dovesse passare, potremmo trovarci all'inizio di una rivoluzione organizzativo-pedagogica dalle prospettive imprevedibili. |