Ddl sicurezza: di R.P. La Tecnica della Scuola, 3.5.2009 Per presentare domanda di iscrizione a scuola sarà necessario esibire il permesso di soggiorno. In mancanza del documento l'iscrizione potrebbe essere ugualmente accolta, con il rischio che il dirigente scolastico debba segnalare il caso all'autorità di pubblica sicurezza. Il decreto sulla sicurezza, già approvato dal Senato, inizierà nei prossimi giorni alla Camera l’ultimo tratto del suo percorso, dopo di che anche per le scuole potrebbero esserci nuove incombenze e responsabilità. Il punto principale è quello contenuto nell’art. 45 del provvedimento che prevede che le persone straniere che vogliano accedere ai servizi pubblici (e la scuola è uno di questi) debbano esibire il permesso di soggiorno. La mancanza di tale documento è assimilata ad un vero e proprio reato. Al Senato la norma è stata corretta e i servizi sanitari sono stati esclusi da quest’obbligo. Il problema che si pone non riguarda però solo la possibilità di fruizione di un determinato servizio: il responsabile del servizio pubblico che dovesse accertare che uno straniero “tenta” di fruire del servizio dovrebbe, ai sensi del nostro codice, denunciare (o meglio segnalare) la persona straniera all’autorità di pubblica sicurezza o all’autorità giudiziaria. Tanto che già da qualche mese Flc-Cgil ha lanciato una vasta campagna dal titolo “Noi educhiamo non denunciamo” per significare che i docenti si rifiuteranno di fare segnalazioni di alunni stranieri sprovvisti di permesso. In realtà è molto improbabile che l’obbligo di denuncia possa riguardare concretamente i docenti i quali, quasi mai, prendono possesso dei documenti personali degli alunni. In pratica un docente non è mai in grado di sapere se l’alunno X abbia i documenti in regola perché questa è una incombenza che spetta alla segreteria della scuola e quindi al direttore dei servizi e al dirigente scolastico. C’era da aspettarsi che di tutta questa complessa problematica la Commissione cultura della Camera tenesse conto e ne discutesse; nulla di tutto questo: il 28 aprile la relatrice Paola Frassinetti ha relazionato senza toccare minimamente questo aspetto. Le cose non sono andate meglio il giorno dopo quando l’unico intervento critico è stato quello del deputato del PD Sarubbi che però non ha fatto nessun cenno al problema delle iscrizioni a scuola. Sta di fatto che, in conclusione del rapido dibattito, la Commissione Cultura ha espresso il proprio parere favorevole sul disegno di legge; e non ci risulta neppure che altre Commissioni abbiano preso in esame la questione. Anche perché, forse, la soluzione che si prospetta non implica che il figlio di uno straniero “irregolare” non possa essere iscritto a scuola. L’art. 45 del Dpr 39/99 - che non ci pare venga messo in discussione dalla nuova legge - dispone infatti che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. Ma cosa potrebbe accadere, in pratica, se uno straniero “irregolare” si presenta a scuola per iscrivere il proprio figlio? In base alle nuove regole il dirigente scolastico sarà tenuto a chiedere copia del permesso di soggiorno; in mancanza di tale documento, stando al disposto dell’art. 45 del DPR 39/99, l’iscrizione verrebbe comunque accettata ma il dirigente dovrà segnalare i genitori all’autorità di pubblica sicurezza. Comunque è ancora presto per dire come finirà, perché la norma di legge dovrà essere resa applicabile mediante una disposizione intermedia (un decreto o una circolare del Ministro) che dovrà dare soluzione alla questione conciliando la nuova norma con quelle preesistenti. |