Dislessia: il Senato approva la legge di Reginaldo Palermo La Tecnica della Scuola, 19.5.2009 Il disegno di legge è stato approvato da tutte le forze politiche; nelle prossime settimane il provvedimento sarà trasmesso alla Camera per l'esame definitivo. Le scuole dovranno attivare percorsi specifici per i bambini con difficoltà di apprendimento. Il tutto, però, a costo zero. Dopo 8 mesi di lavoro, nella seduta del 19 maggio la Commissione Cultura del Senato ha dato via libera al disegno di legge sulle difficoltà specifiche di apprendimento. Poiché la Commissione, per autorizzazione del Governo, è intervenuta in sede deliberante, la decisione equivale nei fatti ad una vera e propria approvazione del provvedimento che nei prossimi giorni verrà trasmesso alla Camera. La legge individua 3 tipi diversi di difficoltà dislessia (difficoltà nella lettura), discalculia (difficoltà negli automatismi del calcolo), disgrafia/disortografia (prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette). La nuova legge ha la finalità di "garantire il diritto all'istruzione e alla diagnosi precoce agli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (a partire dalla scuola dell'infanzia)", adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità di questi studenti, incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia e scuola. L’articolo 5 del disegno di legge prevede esplicitamente che agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscano un percorso formativo adeguato allo scopo di favorire il successo scolastico, ma non solo. Le scuole dovranno adoperarsi per favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata oltre che “prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi”. Nei casi di alunni bilingui con DSA, dovranno essere previsti strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi. Particolarmente importante il 4° comma dell’articolo 5 che stabilisce che devono essere comunque garantite” adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione”. Le risorse necessarie per intervenire nei confronti degli alunni con disturbi di apprendimento dovranno essere reperite sui fondi già esistenti; probabilmente si andrà a pescare nel “pozzo” della legge 440/97 al quale si attinge ormai per ogni evenienza e che quindi è ormai sempre più povero. |