Insegnanti di sostegno «in deroga»:
le norme e le questioni costituzionali
Come stabiliscono alcune leggi recenti, risulta
quanto mai importante - per l'imminente anno scolastico 2009-2010 -
che i documenti scolastici certifichino correttamente le «effettive
esigenze rilevate» dell'alunno con disabilità e che le scuole si
comportino poi di conseguenza. Il tutto con l'auspicio che i
pronunciamenti dei vari giudici siano sempre meno numerosi e che
quelle effettive esigenze trovino concreta applicazione. Un'ampia e
approfondita analisi che prende le mosse dalle assegnazioni di
insegnanti di sostegno "in deroga".
di
Francesco Marcellino* da
Superando,
10.7.2009
Non è un argomento facile, quello che
intendiamo qui trattare, ma è fervida la volontà di rendere
scorrevole una questione tanto complessa quanto di interesse
dei familiari delle persone con disabilità -
e, forse, anche dei dirigenti scolastici - a garanzia del
diritto allo studio.
È ormai noto che le Leggi
Finanziarie del 2007 e del 2008 (Legge
296/06, articolo 1, comma 605, lettera B e
Legge
244/07, articolo 2, commi 413-414) hanno
abrogato la previgente modalità di assegnazione degli insegnanti di
sostegno per gli alunni con disabilità (sostanzialmente fondata sul
criterio del rapporto 1 insegnante di sostegno : 138 alunni).
Afferma infatti la Legge Finanziaria del 2007 che con uno o più
decreti del Ministro della Pubblica istruzione sono adottati
interventi concernenti «il perseguimento della sostituzione del
criterio previsto dall’art. 40 comma 3, della legge 27 dicembre 1997
n.
449, con l’individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta
collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende
sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso
certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi».
Le parole magiche del presente testo legislativo
sono «effettive esigenze rilevate». E queste ultime
sono ricavate dalla stretta collaborazione tra Enti - ovvero dalle
certificazioni - quindi dalle Diagnosi Funzionali, dai
Profili Dinamici Funzionali (PDF), dai Piani Educativi
Individualizzati (PEI) e dai Piani Educativi Didattici
di ogni singolo alunno.
Secondo la Finanziaria del 2007, dunque, l'assegnazione
dell’insegnante di sostegno (e, quindi, anche dell’ammontare delle
ore che l’insegnante di sostegno stesso deve seguire in classe lo
studente con disabilità) è il frutto delle «effettive esigenze
rilevate e certificate dalle documentazioni sanitarie, sociali e
scolastiche».
La Finanziaria del 2008, poi, tenendo espressamente fermo il
principio sancito da quella dell'anno precedente (si legga
l'articolo 2, commi 413-414 della citata Legge 244/07) ha tra
l’altro aggiunto che «criteri e modalità devono essere definiti con
riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo
sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente
abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse
ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un
insegnante ogni due alunni diversamente abili».
I familiari delle persone con disabilità, invece,
affermano che gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici
Scolastici Provinciali hanno applicato le normative appena
menzionate solo mediante calcoli matematici
(rapporto 1 insegnante di sostegno ogni 2 alunni con disabilità),
anziché tramite la lettura normativa complessiva
che richiedeva l’assegnazione in base alle «effettive esigenze
rilevate» del singolo alunno.
E a conferma di ciò - durante lo scorso anno scolastico 2008-2009 -
non pochi Tribunali Amministrativi Regionali (si richiama per tutti
TAR Puglia, Ordinanza
n. 100/92, per un approfondimento della quale
si legga in questo stesso sito il testo elaborato da chi scrive,
intitolato Lesione del diritto all'insegnante di sostegno e
stato dell'arte (giudiziaria), disponibile cliccando
qui) hanno chiaramente affermato che «il
raggiungimento del tendenziale rapporto di 1:2» è da seguire «solo
come media nazionale e non come limite normativo».
L'unico limite normativo, quindi (rectius:
diritto dello studente con disabilità quale diritto fondamentale
all’istruzione e all’integrazione scolastica), è quello
dell’assegnazione dell’insegnante in base alle «effettive esigenze
rilevate» e non già - come forse amaramente accaduto - la
mera suddivisione matematica della metà di insegnanti di
sostegno rispetto al numero complessivo di alunni disabili e, poi, a
seguito di questo, l’assegnazione "possibile" di ore.
D’altra parte, a conferma di ciò è chiarissimo il
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione emesso il
24 aprile 2008 di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, laddove, all’articolo 9, afferma:
«per l’anno scolastico 2008/09 il numero dei posti di sostegno
complessivamente attivabili in ciascuna regione […] tende a
realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del
rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni
diversamente abili».
Insomma, risulta evidente e agevole formulare la seguente lettura
normativa:
1) il principio normativo è quello delle «effettive
esigenze rilevate» dell’alunno con disabilità, il quale, di per sé,
garantisce il diritto fondamentale dell’alunno all’istruzione e
all’integrazione;
2) il rapporto 1:2 non è un vincolo normativo, ma
una tendenza media;
3) il rapporto 1:2 non è immediato, ma dev'essere
gradualmente raggiunto;
4) il rapporto 1:2 - che non è un vincolo
normativo, ma una media matematica - non può ledere il vincolo
normativo delle «effettive esigenze rilevate»;
5) La disciplina normativa, nel suo complesso, deve
migliorare (o, quantomeno, garantire) la qualità dell'integrazione
scolastica degli alunni con disabilità e non già, invece,
peggiorarla.
Per chi si occupa di questo ramo del
diritto, al momento della promulgazione degli atti normativi in
commento, non è stato difficile rendersi immediatamente conto di
una "novità" rispetto al panorama complessivo delle
norme a tutela delle persone con disabilità. Sia la Legge
Finanziaria del 2008, sia (ovviamente) il Decreto del Ministero
della Pubblica Istruzione affermano: «un rapporto medio nazionale di
un insegnante ogni due alunni diversamente abili».
Due alunni diversamente abili: a differenza di
quasi tutta la legislazione in tema di tutela delle persone con
disabilità, nessuna distinzione ha previsto il Legislatore tra
tipologie di disabilità, tra connotazioni
di gravità (o meno). Insomma, la legge non fa distinzione
se l’alunno con disabilità è (o non è) connotato da gravità. Anche
il previgente sistema di assegnazione dei docenti di sostegno
determinava distinzioni di trattamento fondate sulla connotazione di
gravità. Ciò non risulta invece più previsto dalle Leggi Finanziarie
e dal Decreto in commento.
Ovviamente questo determinò perplessità tra gli operatori
del diritto. Anche se occorre riferire che qualora
funzionasse realmente il sistema vigente dell’assegnazione in base
alle effettive esigenze rilevate, probabilmente non si sentirebbe la
mancanza del "regime speciale" della deroga giustificata dalla
connotazione di gravità dell’alunno. Anzi. Proprio la Finanziaria
del 2008 espressamente abroga l’articolo 40
della Legge 449/97 nella parte in cui consentiva «la possibilità di
assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in
deroga al rapporto docenti alunni indicato al comma 3, in presenza
di handicap particolarmente gravi».
Dall’analisi delle norme in atto, quindi, credo risulti chiaro che
il sistema delle "deroghe" non è più presente nel nostro
ordinamento giuridico. Al momento, perciò - salvo in alcuni
sporadici casi - credo che si parli di deroghe in modo non
consono con il dettato legislativo vigente.
Compiuta questa premessa, si può
adesso approfondire quanto ha già divulgato l'avvocato
Salvatore Nocera riguardo la sollevata questione di
legittimità costituzionale (si veda ad esempio, nel sito dell'AIPD
- Associazione Italiana Persone Down, la scheda intitolata Il
Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliana solleva questione di
costituzionalità sull'abolizione delle deroghe per il sostegno
(Sentenza CGA Sicilia 12/03/09), disponibile cliccando
qui).
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia è
stato da ultimo chiamato a pronunciarsi con riferimento
all’assegnazione di insegnanti di sostegno per alunni con disabilità.
Il suddetto CGA - con diverse argomentazioni - ha ritenuto
«rilevante e non manifestamente infondata» la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 413 e 414
della Legge 244/07, ritenendo sostanzialmente che la mancanza di
distinzione tra connotazione di gravità vanifichi per i
disabili gravi la possibilità di accedere all'istruzione.
Si ritiene prematuro e inopportuno immaginare come potrebbe
pronunciarsi la Corte Costituzionale, anche se la tempestività del
pronunciamento potrebbe aiutare familiari e operatori nel definire
l’assetto complessivo della materia. Alcune osservazioni di ampio
respiro possono tuttavia compiersi.
Innanzitutto risulta chiaro che il
diritto della persona con disabilità ad ottenere un insegnamento di
sostegno non può essere condizionato, nella sua
concreta attuazione, dalle disponibilità finanziarie dello
Stato. Anche se l’equilibrio di finanza pubblica, infatti,
è un interesse di rango costituzionale - che si "dubita" possa
considerarsi superiore agli interessi giuridici di tutela
dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità - occorre
ricordare che la modifica del sistema previgente è stata voluta
dalle due ultime Finanziarie «per meglio qualificare il ruolo e
l’attività dell’amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il
razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed
efficienza al sistema istruzione» (si veda l'articolo 1, comma 605
della Legge 296/06).
Di certo il sistema dell’effettiva esigenza rilevata rende
"personalizzata" alle obiettive necessità l'integrazione scolastica
e quindi (dovrebbe automaticamente essere) efficace
ed efficiente. Non si comprende, pertanto, come questa -
senza tra l’altro ledere altri fondamentali princìpi - possa
inficiare l’equilibrio della finanza pubblica (se non ammettendo,
automaticamente, che si è promulgato un sistema normativo inadatto o
che risulta essere adatto solo con il rispetto normativo - e,
quindi, non più statistico - del rapporto 1:2!).
D’altra parte è nota - e deve esserlo sempre più -
l'eterogeneità del mondo della disabilità che per sua
intrinseca natura presenta aspetti soggettivi e variabili da caso a
caso (per tipologia, connotazione, gravità e condizione anche
dell’intero nucleo familiare oltre che dell’intero sistema di
risorse - anche diverse dalla scuola - presenti sul territorio).
Il sistema dell'effettiva esigenza rilevata, quindi, è
certamente commisurato alla personalizzazione delle esigenze, non
essendo personalizzata, invece, la mera divisione/distribuzione di 1
insegnante ogni due alunni disabili. Mentre infatti
l’effettiva esigenza rilevata determina - inequivocabilmente e
inconfutabilmente - la rilevazione di esigenze diverse tra alunno
con disabilità lieve e alunno con disabilità grave, ciò, invece,
non accade più se matematicamente si devono dividere le
risorse assegnate indistintamente tra gli alunni disabili.
Forse, allora, il diritto alla «priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici» scaturente dal riconoscimento della
gravità di cui all’articolo 3, comma 3 della Legge
104/92, dovrebbe condurre non già ad una norma di
riferimento diversa in tema di attribuzione di insegnante di
sostegno, ma all'effettiva fornitura di risorse per
programmi, interventi e servizi che renda esigibile il diritto
soggettivo della persona con disabilità (evitandone, così, un
possibile affievolimento o vanificazione già solo per il doverlo
"condividere" con altri).
Insomma, come spesso affermano i
familiari di persone con disabilità, sarebbe auspicabile
evitare una "lotta tra poveri" e forse una sentenza di tipo
"interpretativo" potrebbe aiutare gli operatori del settore. D’altra
parte - come riferito da alcuni familiari - «la scuola non è un
ospedale che cura i sani e respinge gli ammalati» e al di là del
diritto, cosa si può dire al genitore che ritiene che «economizzare
le risorse istituzionali a scapito dei bambini meno fortunati ha il
sapore dell’immoralità e che da genitori si ha il dovere, prima
ancora che il diritto, di salvaguardare la crescita del figlio»?
Ad avviso di chi scrive, una lettura normativa fondata e ragionevole
conduce ad affermare che è la tendenza matematica nazionale
di 1:2 derogabile; e derogabile proprio in base alle effettive
esigenze rilevate e se queste (e quando queste) riguardano alunni
con disabilità grave. Non già, quindi, una deroga normativa
o una deroga che conduca alla possibilità di assumere personale
(così da evitare la formazione di ulteriore precariato), ma la vera
e profonda applicazione di una norma che finalmente vuol vedere
alunni e persone con disabilità e non già numeri!
Per l'imminente prossimo anno scolastico, dunque -
come già confermato dallo scorso anno e dai pronunciamenti
giurisprudenziali - risulta importante che i documenti scolastici
abbiano correttamente certificato le «effettive esigenze rilevate».
Se tra queste ultime e i servizi di integrazione scolastica
effettivamente assegnati/forniti all’alunno (assistenza
igienico-personale; insegnante di sostegno e numero di ore;
assistente per l’autonomia e la comunicazione: per approfondimenti,
sia consentito il rinvio a un testo elaborato da chi scrive,
pubblicato in questo stesso sito e disponibile cliccando
qui) dovesse esserci discrepanza, si ha ragionevole
motivo per fondare una domanda di giustizia innanzi all’autorità
giudiziaria.
Con l’auspicio che i pronunciamenti siano sempre meno numerosi e le
effettive esigenze rilevate trovino concreta applicazione.
*
Avvocato
(fmarcellino@videobank.it).