Consulta: non sempre serve di R.P. La Tecnica della Scuola, 4.7.2009 La sentenza della Corte Costituzionale è una di quelle che farà scuola, perchè contiene richiami a diverse questioni giuridiche. I tagli - dice la Corte - possono essere decisi autonomamente dallo Stato anche senza accordo con le Regioni. D’ora innanzi, la recente sentenza della Corte Costituzionale rappresenterà un punto fermo importante per capire qualcosa di più in fatto di norme generali sull’istruzione e in materia di rapporti fra competenze statali e regionali. Il dispositivo, infatti, è ampio e complesso e contiene numerosi passaggi che sarà bene tenere presenti anche in futuro. La sentenza, per esempio, prende in esame anche l’ipotesi di incostituzionalità del primi due commi dell’art. 64 della legge 133/08 sollevata in particolar modo dalla Regione Piemonte; i due commi sono quelli che fissano i criteri per i “tagli” di organico (aumento di un punto del rapporto alunni/docenti e diminuzione del personale Ata nella misura del 17% in 3 anni). Secondo la Consulta le norme in questione sono del tutto legittime in quanto riguardano “l’organizzazione scolastica nazionale” e a buon diritto sono di competenza esclusiva dello Stato. Un altro aspetto interessante è quello che riguarda lo strumento utilzzato per dare attuazione a quanto previsto dalla legge: “Sul punto - chiarisce la Consulta - è bene chiarire che il sesto comma dell'art. 117 Cost., da un lato, autorizza il legislatore statale ad esercitare la potestà regolamentare in tutte le materie di legislazione esclusiva dello Stato; dall'altro, non pone limitazioni in ordine alla tipologia di atto regolamentare emanabile”. “Ne consegue - conclude la Consulta - che risulta conforme al sistema delle fonti la previsione di regolamenti di delegificazione anche in presenza dell'ambito materiale in esame. Deve, anzi, ritenersi che le “norme generali sull'istruzione” si prestano a ricevere “attuazione” anche mediante l'emanazione di atti regolamentari di delegificazione”. Altro importante chiarimento riguarda la funzione della Conferenza Stato-Regioni: la Consulta sostiene che sulle materie di esclusiva competenza dello Stato l’intesa con le Regioni non è affatto necessaria: “Proprio perché si verte in materia di competenza esclusiva dello Stato, data la valenza delle disposizioni in esame sull'intero territorio nazionale per le rilevate esigenze di unitarietà ed uniformità della disciplina afferente al servizio scolastico, deve ritenersi sufficiente - ai fini di garantire il coinvolgimento delle Regioni in tale operazione - la sola acquisizione del parere della Conferenza unificata”. Ad altri aspetti significativi della sentenza dedicheremo ulteriori approfondimenti. |