Cassazione: il preside non ha colpa
se a scuola 'gira' la droga

da Tuttoscuola, 6 luglio 2009

Anche se i bagni del liceo diventano luogo di spaccio e consumo di droga non si può condannare il dirigente scolastico. La Cassazione annulla senza rinvio la condanna a un anno di carcere che era stata inflitta dalla Corte d'appello di Milano al preside di un liceo di Rho (Milano) con l'accusa di "aver agevolato l'uso di stupefacenti".

Secondo i giudici della Cassazione in questo caso non è possibile ricorrere alla specifica ipotesi di reato prevista dalla legge sugli stupefacenti, la 309 del 1990, secondo la quale deve essere punito "chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, ambiente o veicolo idoneo lo adibisce o consente agli altri di adibirlo a luogo di convegno abituale di persone che si diano all'uso di sostanze stupefacenti".

Secondo la Cassazione per qualsiasi reato è necessaria "la coscienza e la volontà di commetterlo". Ma in questo caso il preside, come risulta dagli elementi di prova analizzati dalla sentenza d'appello, non ha "deciso" di mettere la scuola a disposizione degli studenti che facevano uso di droga, ma più semplicemente ha avuto un "comportamento passivo che evidenzia una mancata presa di coscienza dell'effettiva gravità del problema". Non di colpa si tratta, dunque, ma di "incapacità" del preside a "porre rimedio alla cessione e al consumo di droga all'interno dell'istituto attraverso l'adozione di misure efficienti di contrasto". E l'incapacità non è un reato...