Restano molte preoccupazioni, Pur avendo accolto alcune osservazioni provenienti dalle Associazioni - tramite la Conferenza Stato-Regioni - il recente DPR contenente il Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e la formazione delle classi suscita infatti ancora una serie di preoccupazioni e sembra anche chiaramente contrastare, in alcuni punti, con numerose recenti Sentenze che impongono di guardare sempre e comunque alle «effettive esigenze» degli alunni con disabilità di Salvatore Nocera*, da Superando 31.7.2009 Come anticipato nei giorni scorsi (se ne legga cliccando qui), la Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 ha pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 81 del 20 marzo 2009, recante il Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e la formazione delle classi, in applicazione dell'articolo 64 del Decreto Legge 112/08, convertito dalla Legge 133/08, una delle leggi di riforma della scuola operata dal ministro Gelmini.
Qui di seguito proponiamo il contenuto
degli articoli che più ci interessano. Il comma 2 stabilisce che la definizione delle annuali dotazioni organiche complessive debba avvenire tra l'altro anche in base «alle esigenze degli alunni disabili» (lettera a) e alle «caratteristiche dell'edilizia scolastica» (lettera f). Nel comma 5, poi, si legge che - prima di ripartire le risorse a livello provinciale - «i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali» dovranno «promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali». Tutto ciò fino a quando ogni singola Regione non avrà provveduto con un'apposita propria Legge Regionale.
Infine, il comma 6
stabilisce che «i dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i
dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e
dei parametri relativi alla formazione delle classi». Esso stabilisce che per il solo anno scolastico 2009-2010 si continuino ad applicare i tetti massimi per la formazione delle prime classi di ogni ordine e grado fissati nel Decreto Ministeriale 331/98 e nel Decreto Ministeriale 141/99 (che ne è parte integrante), limitatamente a quelle scuole che saranno inserite in un elenco, «ai fini di un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica».
Per tutte le altre scuole, invece, già
dall'anno scolastico 2009-2010 il numero degli alunni per classe
verrà determinato dividendo il numero degli iscritti al primo anno
per il numero delle classi costituite in base all'assegnazione degli
organici di diritto operata dall'Ufficio Scolastico Regionale. Il comma 1 stabilisce che in organico di fatto vi possano essere scostamenti del 10% in più o in meno rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe di cui ai successivi articoli del Regolamento.
Secondo il comma 2,
poi, i dirigenti possono - in via del tutto eccezionale - chiedere
all'Ufficio Scolastico Regionale di aumentare il numero delle classi
solo in caso di aumento effettivo del numero di alunni rispetto alle
previsioni. Esso si intitola Classi con alunni in situazione di disabilità. Il comma 1 conferma i limiti massimi al numero degli insegnanti per il sostegno in organico di fatto indicati all'articolo 2, commi 413 e 414 della Legge 244/07 (Finanziaria per il 2008) e cioè un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni con possibile compensazione tra Province e, come stabilito dalla Magistratura, anche tra casi singoli, ferma restando la media della singola Provincia, norme che permarranno sino a quando le singole Regioni non avranno adottato apposite leggi in materia. Il comma 2 recita poi: «Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [grassetto nostro, N.d.R.]». Ebbene, tenuto conto di quanto stabilito nel precedente articolo 4, tale tetto può essere aumentato o ridotto fino a un massimo di 2 unità. L'ultimo inciso del comma 2 - concernente il rispetto delle economie da realizzare - e il successivo comma 3 dovranno comunque essere interpretati alla luce delle più recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (se ne legga in questo sito cliccando qui) e del Consiglio di Stato, secondo cui si deve tener conto comunque delle «effettive esigenze» dei singoli alunni con disabilità, il cui diritto allo studio costituzionalmente garantito non può essere affievolito discrezionalmente dall'Amministrazione neanche per motivi economici (se ne legga in questo sito cliccando qui). Da segnalare che la norma riguarda espressamente le prime classi, mentre rispetto alle classi successive, rimandiamo alle nostre osservazioni generali riportate qui di seguito.
Il comma 4,
infine, richiama le norme sulle certificazioni collegiali di
handicap di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM)
185/06.
Riguarda la materia della
scuola in ospedale.
Concerne le classi e i corsi per l'educazione
per gli adulti. In tal senso è da ricordare che a quei
corsi possono iscriversi gli alunni con disabilità con tutti i
diritti loro spettanti ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale
455/97, espressamente richiamata dalla Sentenza della Corte
Costituzionale
226/01.
Riguarda la possibilità di costituire
classi con numero di alunni inferiore al minimo nelle zone disagiate
(piccole isole, comuni montani, zone di minoranze linguistiche, aree
a rischio di devianza minorile o con rilevante presenza di alunni
con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione). Vi si tratta della scuola dell'infanzia. Fermo restando che per l'anno scolastico 2009-2010 le prime classi vadano da un minimo di 15 a un massimo di 25 alunni (28 qualora le eccedenze di iscrizioni non possano essere distribuite in scuole viciniori), a partire dall'anno scolastico 2010-2011 tali classi andranno da un minimo di 18 a un massimo di 26 alunni (29 in caso di eccedenza di iscrizioni).
Da segnalare che l'articolo fa
espressamente salvo il numero massimo di 20 alunni, di
norma, in presenza di alunni con disabilità di cui
all'articolo 5, anche in caso di eccesso di iscrizioni. Riguarda la scuola primaria, nella quale le prime classi vanno da un minimo di 15 a un massimo di 26 alunni (elevabile a 27 in caso di eccesso di iscrizioni).
Viene espressamente fatto salvo
il numero massimo, di norma, di 20 alunni delle classi con
alunni con disabilità, di cui al precedente articolo 5. Il comma 1 parla della scuola secondaria di primo grado le cui prime classi variano da un minimo di 18 a un massimo di 27 alunni (28 in caso di eccedenze). Non viene espressamente richiamato il precedente articolo 5, comma 2 per evidente svista; ma tale omissione è colmata dall'ampia portata dello stesso articolo 5, comma 2 che comunque, essendo norma speciale, prevale sulle norme generali.
Il comma 2, invece, riguarda le
classi successive alla prima nelle scuole secondarie di
primo grado le quali non possono
mediamente scendere al di sotto di 20 alunni, pena l'accorpamento
con altre classi. In questo caso è da ritenere che a seguito
dell'accorpamento le classi risultanti non debbano superare i 28
alunni.
Concerne la scuola secondaria
di secondo grado nella quale le prime classi vanno da un
minimo di 27 a un massimo di 30 alunni. Nemmeno qui - per evidente
svista - viene espressamente richiamato il precedente
articolo 5, comma 2, ma pure qui l'omissione è colmata
dall'ampia portata dello stesso articolo 5, comma 2 che come si
diceva, essendo norma speciale, prevale su quelle generali.
Esso prevede un monitoraggio da parte
del Ministero sul rispetto della normativa primaria e regolamentare
in materia di formazione delle classi.
In caso di contrazione di organico, i
docenti a tempo indeterminato risultati soprannumerari verranno
assegnati ad attività di sostegno, se in possesso del titolo di
specializzazione.
Vi si abrogano, tra l'altro, i Decreti
Ministeriali 331/98 e 141/99 che fissavano il tetto massimo di
alunni per classe in presenza di alunni con disabilità. Il Regolamento - sia pur migliorato accogliendo il parere della Conferenza Stato-Regioni che proponeva alcune osservazioni delle Associazioni in merito al numero massimo di alunni per classe in presenza di alunni con disabilità - suscita comunque preoccupazione e vediamo perché.
1. Nelle
scuole secondarie, mentre è assicurato il tetto massimo per
la formazione delle prime classi, nulla viene espressamente
detto per le classi successive, rispetto alle quali sono
previsti possibili accorpamenti in caso di contrazione del numero di
alunni per abbandoni, bocciature ecc.
2. Un'altra
preoccupazione è suscitata dall'abrogazione del Decreto Ministeriale
141/99 che fissava anche dei tetti massimi al numero di
alunni con disabilità presenti nella stessa classe. 3. La situazione è resa poi ancora più critica dal disposto dell'articolo 2, comma 6, secondo cui i dirigenti scolastici e i direttori scolastici regionali e provinciali sono responsabili per il mancato rispetto delle norme del regolamento, specie per la parte finanziaria. Ciò renderà tali funzionari molto più guardinghi e sospettosi e quindi molto più orientati a decidere verso posizioni restrittive circa i diritti delle persone con disabilità. 4. Se poi si sommano l'aumento del numero di alunni per classe con l'illimitata possibilità di presenza di alunni con disabilità nella stessa classe, le preoccupazioni si raddoppiano ed è da ritenere che - in mancanza di chiarimenti urgenti sui precedenti due punti critici - le famiglie si rivolgeranno alla Magistratura per ottenere quella chiarezza che tale DPR non ha voluto o non ha potuto esplicitare. 5. In conclusione, si suggerisce alle famiglie stesse che - prima di rivolgersi alla Magistratura - si rivolgano ai Sindaci che hanno potere di negoziazione con le autorità scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, anche per il rispetto delle norme sulla sicurezza nell'edilizia scolastica (se ne legga in questo sito cliccando qui) e, nei casi di violazione della normativa ai loro danni, inviino esposti all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero, che hanno compiti di monitoraggio della normativa ai sensi del citato articolo 22 di questo stesso Regolamento.
*
Vicepresidente nazionale della
FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).
Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende,
con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD,
per gentile concessione. |