IL Regolamento n. 81
sulla razionalizzazione della rete scolastica
è un refuso o un colpo di mano eversivo?

di Osvaldo Roman, ReteScuole 5.7.2009

La pubblicazione, il 3 luglio 2009, in G.U., del Regolamento sulla razionalizzazione della rete scolastica, o è un refuso amministrativo o esprime la volontà del governo di forzare ed eludere le decisioni della Corte abrogative con la sentenza n. 200 del 24 giugno 2009 pubblicata sulla G.U il 2 luglio 2009, delle norme di cui alle lettere f-bis) e f-ter), del comma 4, dell’art.64 della legge 133/08.

Norme queste, è bene ribadirlo subito, che costituiscono, come ha accertato la Corte, gli unici criteri in base ai quali si è potuto redarre il suddetto Regolamento di delegificazione!

Può essere, come ritengo più probabile, un refuso dovuto al fatto, da accertare, che il DPR n. 81, controfirmato il 20 marzo 2008 dal Presidente della Repubblica, aveva avuto incidenti di percorso, al momento ignoti al Parlamento che non li ha potuti conoscere dal Sottosegretario Pizza nonostante una specifica interpellanza, e giaceva da tempo presso gli uffici preposti alla pubblicazione che non hanno potuto valutare gli effetti della sentenza dell’Alta Corte e che quindi per inerzia burocratica (apprezzabile comunque la tempistica), hanno proceduto alla pubblicazione di un Decreto cadavere.

Se invece il governo, con l’emanazione del DPR n.81 del 3 luglio 2009, ha voluto dire alla Corte e al Paese che quel decreto non si fonda sulle norme abrogate, abrogazione di cui ha tenuto (preventivamente?) conto con le modifiche ad esso apportate in conseguenza del parere espresso dalla Conferenza unificata si tratterebbe di un falso clamoroso escogitato solo per eludere una sentenza della Corte.

Quello che è ultrachiaro è il fatto macroscopico che esce un DPR con un Regolamento per il quale la Corte Costituzionale ha eliminato, dichiarandoli incostituzionali, i criteri direttivi che lo hanno previsto e informato.

La Corte ha esaminato minuziosamente i criteri direttivi che presiedono alla delegificazione ha dichiarato incostituzionali quelli predetti e come appartenenti all’area delle "norme generali sull'istruzione" tutti gli altri. Non ha potuto valutare la conformità dei Regolamenti ai criteri di cui all’art 64,comma 4, della legge 133/08 semplicemente perché il quesito non era presente nei ricorsi delle Regioni e ciò per il valido motivo che all’epoca i Regolamenti non esistevano e in realtà sono rimasti in gabbia fino all’emanazione della Sentenza della Corte. Non si tratta certo di una casualità dovuta a qualche borbottio della Corte dei Conti! Di tali materie si occuperanno i prossimi ricorsi destinati anch'essi a raggiungere la Corte.

In realtà il richiamo al Piano Programmatico presente nelle premesse al DPR smaschera questa operazione in quanto tale Piano, almeno nella stesura inizialmente presentata alle Camere, rimasta l’unica nota non essendo mai peraltro stata riconfermata dopo l’espressione dei Pareri delle Camere e della Conferenza Unificata, si rifà esplicitamente, a pag.10, alla previsione di cui alle lettere f-bis e f-ter abrogate che affidavano al Regolamento il compito di riportare la definizione, da parte del MIUR, dei parametri e dei criteri per il dimensionamento e per l’individuazione dei punti di erogazione dei servizi”. Inoltre l’art.1, comma 1, del DPR. n.81 rinvia ad successivo decreto avente natura regolamentare del MIUR, sia pur previa un’Intesa in sede di Conferenza Unificata, si tratta proprio di un tale compito che la Corte ha giudicato invasivo delle competenze regionali.

In conclusione qualcuno, chi di dovere, si dovrà accorgere che il Regolamento emanato con DPR n.81 apparso in G.U. il 3 luglio 2009 è un povero cadavere nel senso che i criteri direttivi di cui all’art. 64 in base ed in esclusiva virtù dei quali è stato predisposto ed emanato non esistono più semplicemente perché dichiarati incostituzionali!. Oppure qualcuno si provi a trovare nell'art.64, comma 4, i criteri sulla base dei quali é stato predisposto ed emanato il DPR n.81!

Non saprei valutare quale potrà essere la strada più rapida per rimuovere il malfatto. Al limite si può forse rimediare con un Decreto legge. In caso di ricorso si potrà contestare anche la norma introdotta con il comma 17 dell’art.25 del D.L. n.78 con cui si rende incostituzionale la modalità di previsione della scadenza della delega per l’adozione dei Regolamenti di delegificazione già stabilita dall’art.64, quarto comma in dodici mesi dall’entrata in vigore di quel decreto. Infatti con il decreto legge “toppa” in maniera arbitraria considerando il termine per la scadenza dell’adozione dei regolamenti come quello relativo alla prima lettura dei relativi schemi in sede di Consiglio dei ministri, si è di fatto abolito il termine della scadenza, per la loro emanazione. L’articolo 76 della Costituzione, che prevede termini certi per tale scadenza, risulta così grossolanamente e vistosamente violato.