Sentenza della Consulta/2.
Tra norme generali e non

da TuttoscuolaNews N. 401, 6 luglio 2009

Tutto è cominciato con la previsione del commissariamento delle regioni e degli Enti locali contenuta nel decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, nel caso di mancato adeguamento ai criteri di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (a quella data vi erano più di 1.500 istituzioni scolastiche fuori parametro).

Le regioni non mettono in discussione tanto il merito (l'adeguamento ai parametri di dimensionamento), quanto il metodo di agire del Governo, lesivo delle prerogative regionali previste dal Titolo V della Costituzione. E impugnano la norma davanti alla Corte costituzionale, avviando contemporaneamente in Parlamento e in Conferenza unificata un forte contrasto alla norma di commissariamento. La legge di conversione (n. 189 del 4 dicembre 2008), oltre a cancellare la norma sul commissariamento, prevede interventi in materia attenti a rispettare le prerogative delle regioni e degli enti locali, compresa una apposita "intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico".

Nell'articolo 64 della precedente legge 133/2008 restano vive, però, alcune disposizioni, che non prevedono il concorso delle Regioni nel definire criteri, tempi e modalità per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Le Regioni ricorrenti confermano così i loro ricorsi, alcune puntando a ottenere l'annullamento per incostituzionalità dell'intero impianto dell'articolo 64 di riforma del sistema di istruzione.

La sentenza dichiara però inammissibili o infondati quattro di quei ricorsi, riconoscendo nell'intervento riformatore del Governo la fattispecie della "norma generale sull'istruzione" e, in quanto tale, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) accogliendo i ricorsi delle medesime regioni per gli aspetti concernenti il dimensionamento della rete scolastica, che è ricompreso nella potestà legislativa concorrente delle Regioni.