Nota del Ministero in risposta ai dubbi dei
prof, con molti scrutini già effettuati
Scuola, la Gelmini boccia il 6 rosso Salvo Intravaia, la Repubblica 9.6.2009 Il ministero dell'Istruzione si pronuncia contro il "sei rosso" alla scuola media. La nota che dovrebbe chiarire una volta per tutte la modalità di svolgimento degli scrutini finali nella scuola secondaria di primo grado è arrivata nella mattinata di oggi, quando cioè parecchie scuole hanno già deliberato. L'intervento in extremis di viale Trastevere sulle novità introdotte a fine ottobre dalla legge 169 (promozione con 6 in tutte le discipline, valutazione attraverso voti espressi in decimi e voto di condotta) chiarirà le idee ai prof che devono ancora svolgere gli scrutini ma metterà in ambasce coloro che li hanno già fatti. Con non poche perplessità, come testimonia la stessa nota chiarificatrice: "In risposta a quesiti pervenuti alla scrivente relativamente alle forme e alle modalità da impiegare nella valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione si forniscono i seguenti chiarimenti", recita la lettera firmata dal direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, Mario Dutto, inviata alle scuole. Nei giorni scorsi, le cronache locali e nazionali hanno riferito delle modalità adottate dalle scuole italiane per evitare la debacle, in conseguenza ad una applicazione letterale della normativa introdotta dal governo Berlusconi. Intendendo promuovere anche alunni che non raggiungono la piena sufficienza in una o più discipline senza infrangere la legge e volendo comunicare alle famiglie che alcune promozioni sono state deliberate a maggioranza, e quindi occorre un recupero estivo, i collegi dei docenti hanno aguzzato l'ingegno. In alcuni casi, nel documento di valutazione finale sono stati trascritti i sei rossi per le materie non pienamente sufficienti in altri casi, accanto ai sei "abbondanti", compaiono asterischi o addirittura il vero voto (5 o addirittura 4) tra parentesi con accanto il sei, che però nel registro del professore rimane 4. Ma il ministero chiarisce che la promozione, come avevano intuito parecchi presidi, deve essere deliberata, seppure a maggioranza, con almeno tutti sei. "L'articolo 3 del decreto legge 137 dispone che 'sono ammessi alla classe successiva - recita la nota 6051 - ovvero all'esame di Stato conclusivo del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (...) La normativa in questione - continua - prevede, dunque, che i voti relativi allo scrutinio finale per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato siano sempre deliberati a maggioranza dal consiglio di classe, su proposta, non vincolante, del docente della singola disciplina". Il tutto "anche nel caso in cui il giudizio di sufficienza venga formulato, con adeguata motivazione, in presenza di carenze in una o più discipline". "In tale ultimo caso il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione che tenga conto, oltre che del livello di preparazione raggiunto, anche del percorso compiuto dall'alunno (...) e della possibilità dell'alunno stesso di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nel corso dell'anno scolastico successivo". Ma "naturalmente, ai fini dell'ammissione, tutti i voti relativi agli apprendimenti devono avere un valore non inferiore a sei decimi". "In questo contesto - spiega la nota - è del tutto improprio il riferimento al "sei rosso", dicitura utilizzata solo in passato nella scuola secondaria di secondo grado e collegata al recupero del "debito scolastico". Perché "tale previsione non corrisponde all'attuale quadro normativo. Nella scuola secondaria di primo grado - continua la lettera ai dirigenti scolastici - l'ammissione all'anno successivo e all'esame di Stato non è, infatti, condizionata; viene deliberata dal consiglio di classe e determina il proseguimento del percorso dello studente nell'ambito del ciclo di istruzione". Anche se "le istituzioni scolastiche possono individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni" devono attenersi al "rispetto della normativa nazionale (...) e sono, dunque, rimesse direttamente alle scuole, nella loro autonoma e responsabile determinazione, le modalità e le forme per la comunicazione alle famiglie e allo studente relativa alla preparazione raggiunta". Così, "nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola può inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione da trasmettere alla famiglia dell'alunno". Ma niente sei rossi. |