Federalismo scolastico/2: da Tuttoscuola, 15 giugno 2009 Per tutti i soggetti istituzionali che compongono la Repubblica (art. 114) vanno definiti gli ambiti delle rispettive competenze: tendenzialmente allo Stato, per l'intero territorio, ed alle Regioni, per il territorio regionale, le competenze legislative e programmatorie e di valutazione, agli enti locali le funzioni amministrative che per loro ampiezza non possono essere esercitate dalle scuole; alle istituzioni scolastiche tutte le competenze didattiche, organizzative e amministrative previste dalle disposizioni sull'autonomia. L'individuazione delle funzioni, delle competenze e delle connesse risorse umane e finanziarie richiederà i maggiori sforzi applicativi e dovrà essere accompagnata da un serrato confronto con le organizzazioni sindacali. Concluso il confronto politico con il Governo, in sede di Conferenza Unificata, le Regioni potranno assumere l'iniziativa per un confronto sindacale in senso stretto in quanto non sono più di fronte a momenti di approfondimento interno alle Regioni (Master Plan, etc.) rispetto al processo di attuazione del Titolo V, i cui risultati peraltro furono portati a conoscenza delle Organizzazioni sindacali, ma ad una proposta formale condivisa da tutti i livelli di governo del sistema d'istruzione. L'avvio di una discussione su materie che coinvolgono sotto molti aspetti il personale della scuola potrebbe concorrere a contenere le difficoltà in una materia già di per sé non facile. |