La composizione delle classi Va letta con attenzione una recente Circolare prodotta dal Ministero dell'Istruzione, che contiene disposizioni riguardanti sia il numero massimo di alunni in una classe scolastica ove siano presenti studenti con disabilità, sia i posti di sostegno. E alle ambiguità che permangono sui rischi di classi sovraffollate, le famiglie potrebbero presumibilmente rispondere appellandosi anche alle leggi sulla sicurezza. di Salvatore Nocera* da Superando, 9.6.2009
In attesa dell'emanazione del
Regolamento sulla Riorganizzazione della Rete
Scolastica, il Ministero dell'Istruzione ha diramato la
Circolare n.
38/09 che trasmette il Decreto Interministeriale
sugli organici del personale docente per l'anno
scolastico 2009-2010. - Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) che fissa la cosiddetta "densità di affollamento" in metri quadri netti per alunno, pari a 1,96 nelle scuole secondarie di secondo grado e a 1,80 negli ordini precedenti. - Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 37/98, articolo 6 e il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998, articolo 5, per le deroghe ai parametri di "densità di affollamento". - Il Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, articolo 5 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica). - Il Testo Unico sulla Sicurezza, come da Decreto Legislativo 81/08.
Sempre la Circolare 38/09 (pagina 16) anticipa i contenuti
dell'articolo 5, comma 2 dell'emanando Regolamento citato
inizialmente, raccomandando «la massima attenzione nella
costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, per quanto possibile, in presenza di grave
disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Quanto ai posti di sostegno, la Circolare 38 rinvia alla Tabella E,
colonna C, allegata al Decreto Interministeriale, precisando che per
l'anno scolastico 2009-2010 i posti di sostegno tra organico di
diritto e organico di fatto saranno pari a quelli dell'anno
precedente, e cioè 90.469, e comunque con un
rapporto medio nazionale non superiore a un insegnante
ogni due alunni certificati. La Circolare 38/09 merita molta attenzione poiché indica alcune garanzie per il diritto allo studio degli alunni con disabilità (ore di sostegno, anche aggiuntive; venti alunni, di regola, come numero massimo per classe). E tuttavia il riferimento conclusivo alla responsabilità contabile dirigenziale - che può comportare anche l'esonero dall'incarico dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi di non aumento della spesa pubblica - può creare dei problemi per gli alunni con disabilità. Infatti, il numero massimo di alunni per classe non ha un valore assoluto, ma "di regola", ed è quindi derogabile. Inoltre, la Circolare raccomanda che tale numero non venga superato solo in presenza di alunni certificati con grave disabilità. Infine, l'emanando Regolamento (articolo 5, comma 2) non fissa - come invece faceva il Decreto Ministeriale 141/99 - il numero massimo di alunni con disabilità presenti nella stessa classe. Ove quindi non intervengano i chiarimenti più volte richiesti dalle associazioni, soprattutto su quest'ultimo punto, è da ritenere che per evitare il sovraffollamento delle classi, le associazioni stesse e le famiglie possano appellarsi alle norme sui limiti di "densità di affollamento" previsti dalle leggi sulla sicurezza sopracitate e richiamate dalla stessa Circolare. Ciò significa che in casi di sovraffollamento rispetto al tetto massimo di venti alunni per classe e comunque al numero dei metri quadri rapportato a quello degli alunni, le famiglie potrebbero ricorrere in tribunale con provvedimento di urgenza per ottenere la riduzione del numero di alunni proprio per motivi di sicurezza.
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Vicepresidente FISH Nazionale (Federazione Italiana
per il Superamento dell'Handicap) e responsabile dell'Area
Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione
dell'AIPD
Nazionale (Associazione Italiana Persone Down). |