CASSAZIONE
Il preside non può rimproverare È lesivo dell'onore e del decoro del professionista, le lamentele da farsi in sede privata La Stampa 22.1.2009
ROMA Contro la condanna il preside ha tentato senza successo il ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, di aver agito in questo modo a causa della particolare vivacità della classe già punita in passato anche da altri insegnanti. La quinta sezione penale (sentenza 2927) ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha evidenziato che «con adeguata e logica motivazione nella sentenza impugnata è spiegato che le espressioni rivolte dall’imputato alla persona offesa non riguardavano critiche legittime avanzate dal superiore gerarchico a uno specifico operato del dipendente, bensì la sfera personale di quest’ultimo di cui ledevano l’onore e il decoro, mettendone in dubbio la capacità e competenza di fronte a un’intera classe di alunni, nel mentre una legittima critica, con espressioni non offensive in se, poteva essere espressa nelle sedi a ciò deputate come nel corso di un consiglio di classe».
Detto questo,
piazza Cavour rimarca ancora che «in tema di ingiuria, affinché una
doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità
gerarchica ad un errato o colpevole comportamento di un suo
subordinato non sconfini nell’insulto a quest’ultimo, occorre che le
espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del
comportamento stesso, chiariscano i connotati dell’errore,
sottolineino l’eventuale trasgressione realizzata». Ma questa
critica, avvertono gli “ermellini” non devono mai avvenire davanti
alla scolaresca. |