CASSAZIONE

Il preside non può rimproverare
il professore davanti agli studenti

È lesivo dell'onore e del decoro del professionista, le lamentele da farsi in sede privata

La Stampa 22.1.2009

ROMA
Il preside non può rimproverare il professore, mettendolo alla berlina davanti alla classe. Parola di Cassazione che ha confermato la condanna per ingiuria con tanto di risarcimento danni alla parte offesa nei confronti di Luigi B., il preside 62enne di una scuola di Massa che, entrando nella classe in cui insegnava il professor Paolo B. e vedendo «la particolare vivacità e l’elevata indisciplina» della scolaresca si era rivolto al docente dicendogli «lei è un incapace, lei è un incompetente». Ne era seguita la denuncia dell’insegnante che si era sentito offeso nell’onore e nel decoro. Da qui la condanna per ingiuria nei confronti del preside inflitta dal Tribunale di Massa nel giugno 2008.

Contro la condanna il preside ha tentato senza successo il ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, di aver agito in questo modo a causa della particolare vivacità della classe già punita in passato anche da altri insegnanti. La quinta sezione penale (sentenza 2927) ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha evidenziato che «con adeguata e logica motivazione nella sentenza impugnata è spiegato che le espressioni rivolte dall’imputato alla persona offesa non riguardavano critiche legittime avanzate dal superiore gerarchico a uno specifico operato del dipendente, bensì la sfera personale di quest’ultimo di cui ledevano l’onore e il decoro, mettendone in dubbio la capacità e competenza di fronte a un’intera classe di alunni, nel mentre una legittima critica, con espressioni non offensive in se, poteva essere espressa nelle sedi a ciò deputate come nel corso di un consiglio di classe».

Detto questo, piazza Cavour rimarca ancora che «in tema di ingiuria, affinché una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento di un suo subordinato non sconfini nell’insulto a quest’ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell’errore, sottolineino l’eventuale trasgressione realizzata». Ma questa critica, avvertono gli “ermellini” non devono mai avvenire davanti alla scolaresca.