delle "opzioni", dello "spezzatino" e altro Pasquale D'Avolio da Educazione & Scuola, 16.1.2009 Sul nuovo Regolamento del I ciclo approvato dal Governo in prima lettura si è cominciato subito a discutere non tanto e non solo per le novità che introduce anche rispetto ai precedenti documenti (L. 169, Schema di Piano programmatico, accordo dell’11 dicembre 2008 con le OOSS) ma per le problematiche che solleva circa la sua applicabilità e le contraddizioni ivi presenti (Vecchie o nuove Indicazioni? Tempo pieno, come? Unicità del maestro o insegnante “di riferimento”?) Primo punto: cominciamo dall’orario e diciamo subito che che la scelta dei genitori avverrà su 4 e non su 3 opzioni: le 22 per chi non si avvale dell’insegnamento della Religione cattolica, 24 “di norma”, 27 su richiesta delle famiglie, 30 sempre su richiesta delle famiglie, ma subordinate all’organico assegnato e infine le 40 ore del cosiddetto “tempo pieno” che io chiamerei a questo punto semplicemente “tempo lungo”, come ho avuto modo di illustrare in un mio precedente intervento. Il curricolo obbligatorio per tutti è comunque di 22 ore (+2 di IRC per il resto). Il che significa che 3 ore “scompaiono” (?), ma non scompaiono per tutti. Ci sono le 3 ore opzionali di cui al D. Lgl. 59/2004; e fin qui nulla è innovato salvo appunto la diminuzione. Ma le 3 ore oltre le 24 fino a 27 (tralasciando per il momento l’IRC) a questo punto non sono né obbligatorie né opzionali. Un assurdo logico, a meno che non si dica che le ore “opzionali” passano da 3 a 6!!! Se ne sono resi conto i soloni ministeriali? Da quanto risulta, mi sembra che non se ne siano resi conto neanche i docenti e i Dirigenti. La questione delle ore è trattata per i riflessi di carattere occupazionale (i Sindacati) o per le inevitabili difficoltà organizzative nel caso di scelte differenziate da parte delle famiglie (i Ds e gli Enti locali, che dovranno organizzare i trasporti e le mense, non si sa come). Il problema sul quale vorrei richiamare l’attenzione è proprio il “curricolo”: le 6 ore nel “limbo” (8 per i “non avvalentisi”) rappresentano il 25% dell’orario settimanale! Non essendo considerate obbligatorie, esse avranno uno status indefinito: recupero, potenziamento, attività alternative? E nelle 22/24 ore residue i docenti dovranno far stare le attività da programmare per gli ambiti disciplinari! Secondo punto: il “maestro unico di riferimento”, un modo abbastanza strano di mantenere il principio di “unicità” con la realtà dell’organizzazione “plurima”, perché è a tutti evidente che le 24 ore, anche volendo, non potranno essere assegnate tutte ad un unico maestro, il quale secondo il CCNL non può superare le 22 ore di insegnamento. A meno che non scompaiano le 2 ore di programmazione, che, sia detto per inciso, effettivamente non si sa come giustificare a questo punto: programmare con chi? Ma eliminare le 2 ore di programmazione è possibile solo con il cambiamento dell’orario di servizio stabilito contrattualmente. Assisteremo alla stessa vicenda del periodo Moratti, con l’ARAN che dà ragione ai Sindacati su alcuni punti della riforma? La verità è che non si è voluto usare la parola “prevalente” ( che era già contenuta nella L. 148/90 e che veniva applicata in molte scuole specie nei primi due anni), ma alla fine il risultato è simile. Simile ma non uguale, perché su un punto il Regolamento è chiaro: i moduli non ci saranno più. O meglio non ci sarà il modulo, ma resta nella maggior parte dei casi la “pluralità” o, come mi piace chiamarlo, il “team” (da 2 a 3-4 docenti per classe) per le ragioni esposte prima. Anzi … si veda il terzo punto appresso. Ma allora perché questa impuntatura, solo ideologica, per l’unicità del maestro, visto che non sarà unico non solo nelle classi a “tempo pieno”, ma neanche nelle classi a tempo normale? Si voleva il “docente di riferimento”? Bastava tornare alla Moratti con la figura del tutor e la cosiddetta “équipe pedagogica” (che non è il modulo, ma semmai il “team”) e questa volta i Sindacati non avrebbero potuto opporsi. Terzo punto: l'autonomia organizzativa delle scuole. Resta naturalmente impregiudicata la questione dell’art. 5 del DPR 275 (il Regolamento dell’autonomia). Che ci sia un vulnus non solo nei confronti della 275 appare a tutti evidente, ma a chi scrive appare comunque lesiva dell’autonomia scolastica, costituzionalmente garantita dal nuovo art. 117. Problema: chi potrà sollevare il problema della costituzionalità? Non le Regioni, che come si è visto, non hanno titolo, non le Scuole che non hanno potere di iniziativa autonoma. Forse ancora una volta i genitori se trovano un giudice disposto ad ascoltarli, come quello di Lecce di alcuni anni fa. Terzo punto: gli “spezzatini” . Dopo lo “spezzatino “ dell'orario di morattiana memoria ora avremo anche lo “spezzatino dei docenti”, che è il vero contrappasso del “maestro unico”. Infatti per quanto si diceva prima, con l'eliminazione delle compresenze-contemporaneità, nelle classi a tempo pieno si “libereranno” almeno 4 ore, ma potrebbero diventare 8 se venisse abolita la programmazione (non c'è chiarezza su questo punto). Come verranno utilizzati i maestri a orario ridotto? In parte su altre classi a tempo pieno che avrebbero così 3 docenti (oltre a inglese e religione) oppure su classi a tempo normale, o per coprire i “buchi” dell' organico. Il regolamento non chiarisce nessuno di questi aspetti, che comunque angustieranno i DS con inevitabili riflessi di carattere sindacale. Una cosa è certa: anche alle elementari ci saranno gli “spezzonisti” come nelle medie. Un gran bel guadagno!
Non invidio davvero i miei colleghi dirigenti, visto che dal centro
non mi aspetto aiuti di alcun genere: “le scuola sono autonome” dirà
qualcuno, “e saranno loro a decidere in merito”. E infatti
l'autonomia da tempo viene tradotta dai funzionari centrali e
periferici del MIUR con : “ARRANGIATEVI”. |