Tra i nodi da sciogliere per l'avvio della
riforma,
Nuovo orario di lavoro Nicola Colajanni, ItaliaOggi 13.1.2009
Tre nodi da sciogliere per avviare dal prossimo anno la nuova
disciplina del maestro alle elementari. Il primo è rappresentato dal
Consiglio di stato che dovrà valutare che i Regolamenti approvati
dal Consiglio dei ministri l'11 dicembre scorso siano conformi al
Piano programmatico previsto dall'articolo 64 delle legge 133/08.
Tale organismo dovrà di conseguenza pure verificare che tale piano
sia corrispondente a quanto stabilito dalla legge medesima. Il
passaggio non è di poco conto perché rappresenta il primo vaglio di
legittimità nel processo di delegificazione. E' infatti inderogabile
il principio di natura costituzionale, ribadito nelle legge 400/88,
che non si possano modificare o abrogare leggi senza una specifica
autorizzazione del Parlamento. Altrettanto importante è l'altro
passaggio previsto dall'art. 64, quello che affida ad una specifica
sequenza contrattuale il trattamento economico, dovuto
all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di
insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. Tale
sequenza non potrà non riguardare anche le modalità di accesso al
nuovo profilo giuridico ed economico e le modalità di impiego di
tali docenti all'interno dell'offerta formativa definita dalle
singole scuole. Infatti la normativa contrattuale vigente prevede
che «nella scuola primaria l'attività di insegnamento si svolga in
22 ore settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento vanno
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base
plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore
d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività
frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa
programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa
e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con
ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad
alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia
effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la
quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa,
tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti
assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso
di servizio». Si tratterà dunque di stabilire se al nuovo profilo
contrattuale si potrà accedere a domanda e quali saranno i criteri
di accesso. Potrebbe anche essere stabilito che il nuovo obbligo di
servizio riguardi la totalità dei docenti. Sorge inoltre il problema
della definizione dei criteri generali per la regolamentazione
(ulteriormente assegnata alla diretta competenza delle singole
scuole) delle prestazioni orarie dei docenti che non svolgono
l'insegnamento di religione cattolica per loro scelta o perché non
riconosciuti idonei a tale compito dalle autorità diocesane.Analoghe
soluzioni dovranno essere previste per le prestazioni orarie
riguardanti l'insegnamento dell'inglese nel caso di non idoneità del
docente. Quello che sembra assolutamente certo, anche perché in tal
modo si è voluta sino ad oggi interpretare la normativa
concordataria, è che le due ore settimanali di insegnamento della
religione cattolica, così come quelle di inglese, che per altri
motivi fanno parte a tutti gli effetti del curricolo obbligatorio,
devono essere collocate all'interno delle 24 ore. Con riguardo alle
prestazioni e al relativo trattamento economico si presentano due
possibilità. Se il maestro di classe svolgerà, con la relativa
idoneità, l'insegnamento di religione e l'inglese gli dovranno
essere assegnate tutte le 24 ore di lezione.Se il maestro che ha
chiesto e ottenuto l'inquadramento, anche temporaneo, a 24 ore non
svolge l'irc e l'inglese oppure solo uno dei due insegnamenti al suo
posto interviene il docente di religione o lo specialista di lingua
e il maestro può completare l'orario delle ventiquattro ore con
altre attività didattiche ivi compreso l'insegnamento di materie
alternative per gli alunni che non si avvalgono dell'Irc e che le
hanno richieste, nella sua o in classi diverse. Non potrà mai
verificarsi,perché evidentemente discriminatorio, che al docente che
non svolge l'irc o l'inglese non venga consentito l'accesso al nuovo
profilo giuridico ed economico. |