Tempo di scrutini nella scuola media.
L'autonomia didattica non si tocca
di Paolo Cosulich, da
ScuolaOggi
21.1.2009
Atto I.
Interno scuola, mercoledì ore 18: scrutino della 1^C. La docente
coordinatrice legge la rilevazione degli obiettivi formativi di
Giuseppe Aleandri. Giuseppe rispetta raramente le regole, ha
rapporti conflittuali e scorretti con i compagni, non ascolta i
richiami degli insegnanti, partecipa solo se stimolato, si impegna
saltuariamente dimostrando scarso interesse.
Valutazione del comportamento: “6”. Il consiglio di classe approva
all’unanimità. Sul documento di valutazione apparirà solo il “6”,
secco secco. Finalmente la chiarezza che si auspicava da tempo! I
genitori capiranno , non sono assolutamente necessarie le parole,
spesso mal interpretate!
No, i genitori di Giuseppe capiranno l’esatto contrario. Il 6 sarà
letto come una sufficienza, comunque come una valutazione adeguata,
accettabile. E se anche fosse stato loro spiegato che, essendo 6 il
voto minimo sotto il quale non è praticamente possibile scendere,
quella è la valutazione corrispondente ad un non raggiungimento
degli obiettivi formativi, non coglierebbero la situazione
estremamente grave che non permette di ipotizzare un successo
formativo.
Non è certo il “5” che rivendichiamo, possiamo anche concordare con
quanto scritto nel D.M. n.5 del 16 gennaio dal Ministro: “la
valutazione insufficiente del comportamento, che comporta la non
ammissione all’anno successivo, deve essere riservata esclusivamente
in presenza di comportamenti di particolare gravità che prevedano
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica
per periodi superiori a quindici giorni, con riferimento al D.P.R.
235/2007” (reati che violino la dignità e il rispetto della persona
umana, ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati
di natura sessuale , oppure deve esservi una concreta situazione di
pericolo per l’incolumità delle persone, ad es. incendio o
allagamento).
Niente di nuovo sotto il sole: tali situazioni estreme erano già
sanzionabili con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo (D.P.R. 235/2007 ).
Qual è allora il problema? Ancora una volta le istituzioni
scolastiche dovranno cercare di limitare il danno di una valutazione
poco chiara e comprensibile, corredando per esempio il documento di
valutazione con note integrative che illustrino il profilo del
percorso formativo realizzato dall’alunno.
Eticamente e professionalmente corretto, strategicamente sbagliato
perché chi ha voluto questa riforma si deve assumere tutte le
responsabilità del caso, approntando le dovute correzioni in corso
d’opera.
Atto II
Secondo quadrimestre, scrutinio finale. Interno scuola, ore17:
scrutinio della 1^C. Il Dirigente scolastico legge le proposte di
valutazione delle discipline ipotizzate dai docenti per Gianna
Fibonacci: Italiano 6, Storia 5, Geografia 5, Matematica 5, Scienze
6, Inglese 6, Francese 5, Arte 6, Tecnologia 6, Musica 6, Scienze
motorie 7, Religione “Buono”, Comportamento 8.
L’alunna si è impegnata ma incontra difficoltà nell’apprendimento e
non è ancora autonoma nel lavoro scolastico, il metodo di studio è
ancora mnemonico, ha seguito un percorso individualizzato su
obiettivi minimi. Il Consiglio di classe considera che una eventuale
ripetenza non sarebbe produttiva anche se gli obiettivi didattici
sono stati raggiunti solo parzialmente e permangono lacune gravi in
alcune discipline (matematica e francese). Il Consiglio di classe,
orientato per una promozione, è chiamato ad esprimersi : si vota sui
“5” che diventano “6” con voto di consiglio.
Gianna è promossa, senza insufficienze.
Come sarebbero andate le cose lo scorso anno? Gianna sarebbe stata
promossa, con 4 insufficienze scritte sul documento di valutazione.
Stessa chiarezza per Gianna e per i suoi genitori? Evidentemente no.
Anche in questo caso il C.d.c. dovrà intervenire approntando i
necessari strumenti informativi integrativi da allegare alla scheda
(anche se avranno scarsa autorevolezza rispetto al “6” che certifica
una sufficienza). E abbiamo messo la seconda pezza.
Atto III
5 mesi prima. Interno scuola, collegio docenti: O.d.g. Valutazione,
legge 169, regolamenti in corso di approvazione.
Il dibattito verte sul tema della valutazione in decimi nella
pratica quotidiana, non richiesta esplicitamente dalla legge n.169
ma prevista dalla bozza di regolamento. Si fa riferimento, a tale
riguardo, al parere del CNPI che in tal senso, esprimendo parere
positivo con mozione di maggioranza, < responsabilità professionale
dei docenti. Il CNPI asserisce che << deve essere esplicitata la
netta distinzione concettuale pedagogica e didattica, tra momenti di
“verifica” (che attengono all’organizzazione didattica anche
quotidiana) e azione “valutativa” che è scandita periodicamente e
disciplinata dalle disposizioni ordinamentali>>.
Il Collegio dei docenti non è concorde rispetto alla decisione se
usare o meno i voti nella pratica quotidiana, e cioè se questo sia
lo strumento migliore per verificare, oltre alle prestazioni, anche
i percorsi e i processi dell’apprendimento. Rispetto ad un punto
però il collegio è concorde: la decisione rispetto al “se”, al
“quando” e al “come” usare i voti nell’azione di verifica quotidiana
degli apprendimenti spetta alle istituzioni scolastiche, non può
essere imposta con un regolamento: l’autonomia didattica e
professionale delle istituzioni scolastiche non si tocca!
L’unico merito involontario della 169, considerano i docenti, è
quello di obbligare la scuola ad interrogarsi sul significato della
valutazione, esercitando le opportune riflessioni, ricercando
percorsi e strumenti adeguati per una valutazione formativa, non
solo sommativa.
Epilogo
Per ora non c’è, lo scriveremo al termine dell’anno scolastico. Se
qualcuno ha dei buoni motivi per sostenere l’utilità del sistema
“voto in decimi con bocciatura in caso di insufficienza” si faccia
avanti: si accettano proposte per l’epilogo.