Tempo di scrutini nella scuola media.
L'autonomia didattica non si tocca

di Paolo Cosulich, da ScuolaOggi 21.1.2009

Atto I.
Interno scuola, mercoledì ore 18: scrutino della 1^C. La docente coordinatrice legge la rilevazione degli obiettivi formativi di Giuseppe Aleandri. Giuseppe rispetta raramente le regole, ha rapporti conflittuali e scorretti con i compagni, non ascolta i richiami degli insegnanti, partecipa solo se stimolato, si impegna saltuariamente dimostrando scarso interesse.
Valutazione del comportamento: “6”. Il consiglio di classe approva all’unanimità. Sul documento di valutazione apparirà solo il “6”, secco secco. Finalmente la chiarezza che si auspicava da tempo! I genitori capiranno , non sono assolutamente necessarie le parole, spesso mal interpretate!
No, i genitori di Giuseppe capiranno l’esatto contrario. Il 6 sarà letto come una sufficienza, comunque come una valutazione adeguata, accettabile. E se anche fosse stato loro spiegato che, essendo 6 il voto minimo sotto il quale non è praticamente possibile scendere, quella è la valutazione corrispondente ad un non raggiungimento degli obiettivi formativi, non coglierebbero la situazione estremamente grave che non permette di ipotizzare un successo formativo.
Non è certo il “5” che rivendichiamo, possiamo anche concordare con quanto scritto nel D.M. n.5 del 16 gennaio dal Ministro: “la valutazione insufficiente del comportamento, che comporta la non ammissione all’anno successivo, deve essere riservata esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità che prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, con riferimento al D.P.R. 235/2007” (reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale , oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, ad es. incendio o allagamento).
Niente di nuovo sotto il sole: tali situazioni estreme erano già sanzionabili con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo (D.P.R. 235/2007 ).
Qual è allora il problema? Ancora una volta le istituzioni scolastiche dovranno cercare di limitare il danno di una valutazione poco chiara e comprensibile, corredando per esempio il documento di valutazione con note integrative che illustrino il profilo del percorso formativo realizzato dall’alunno.
Eticamente e professionalmente corretto, strategicamente sbagliato perché chi ha voluto questa riforma si deve assumere tutte le responsabilità del caso, approntando le dovute correzioni in corso d’opera.


Atto II
Secondo quadrimestre, scrutinio finale. Interno scuola, ore17: scrutinio della 1^C. Il Dirigente scolastico legge le proposte di valutazione delle discipline ipotizzate dai docenti per Gianna Fibonacci: Italiano 6, Storia 5, Geografia 5, Matematica 5, Scienze 6, Inglese 6, Francese 5, Arte 6, Tecnologia 6, Musica 6, Scienze motorie 7, Religione “Buono”, Comportamento 8.
L’alunna si è impegnata ma incontra difficoltà nell’apprendimento e non è ancora autonoma nel lavoro scolastico, il metodo di studio è ancora mnemonico, ha seguito un percorso individualizzato su obiettivi minimi. Il Consiglio di classe considera che una eventuale ripetenza non sarebbe produttiva anche se gli obiettivi didattici sono stati raggiunti solo parzialmente e permangono lacune gravi in alcune discipline (matematica e francese). Il Consiglio di classe, orientato per una promozione, è chiamato ad esprimersi : si vota sui “5” che diventano “6” con voto di consiglio.
Gianna è promossa, senza insufficienze.
Come sarebbero andate le cose lo scorso anno? Gianna sarebbe stata promossa, con 4 insufficienze scritte sul documento di valutazione. Stessa chiarezza per Gianna e per i suoi genitori? Evidentemente no. Anche in questo caso il C.d.c. dovrà intervenire approntando i necessari strumenti informativi integrativi da allegare alla scheda (anche se avranno scarsa autorevolezza rispetto al “6” che certifica una sufficienza). E abbiamo messo la seconda pezza.

Atto III
5 mesi prima. Interno scuola, collegio docenti: O.d.g. Valutazione, legge 169, regolamenti in corso di approvazione.
Il dibattito verte sul tema della valutazione in decimi nella pratica quotidiana, non richiesta esplicitamente dalla legge n.169 ma prevista dalla bozza di regolamento. Si fa riferimento, a tale riguardo, al parere del CNPI che in tal senso, esprimendo parere positivo con mozione di maggioranza, < responsabilità professionale dei docenti. Il CNPI asserisce che << deve essere esplicitata la netta distinzione concettuale pedagogica e didattica, tra momenti di “verifica” (che attengono all’organizzazione didattica anche quotidiana) e azione “valutativa” che è scandita periodicamente e disciplinata dalle disposizioni ordinamentali>>.
Il Collegio dei docenti non è concorde rispetto alla decisione se usare o meno i voti nella pratica quotidiana, e cioè se questo sia lo strumento migliore per verificare, oltre alle prestazioni, anche i percorsi e i processi dell’apprendimento. Rispetto ad un punto però il collegio è concorde: la decisione rispetto al “se”, al “quando” e al “come” usare i voti nell’azione di verifica quotidiana degli apprendimenti spetta alle istituzioni scolastiche, non può essere imposta con un regolamento: l’autonomia didattica e professionale delle istituzioni scolastiche non si tocca!
L’unico merito involontario della 169, considerano i docenti, è quello di obbligare la scuola ad interrogarsi sul significato della valutazione, esercitando le opportune riflessioni, ricercando percorsi e strumenti adeguati per una valutazione formativa, non solo sommativa.

Epilogo
Per ora non c’è, lo scriveremo al termine dell’anno scolastico. Se qualcuno ha dei buoni motivi per sostenere l’utilità del sistema “voto in decimi con bocciatura in caso di insufficienza” si faccia avanti: si accettano proposte per l’epilogo.