l'orientamento del governo
Per evitare esuberi, ItaliaOggi 13.1.2009 Il richiamo all'articolo 72, commi 7 e 11 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 e alla circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, firmata dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, contenuto in premessa nel decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (indicato erroneamente come dpr 16 agosto 1994, n. 297, n.d.r.), richiamati nel comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto consente, seppure parzialmente, di definire l'ambito e le modalitą di applicazione del trattenimento in servizio di tutto il personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici.
A domanda hanno titolo e diritto a permanere in servizio, oltre il 65° anno di etą, due categorie di personale. Alla prima categoria appartengono i dirigenti scolastici, i docenti e il personale Ata che erano in servizio, con contratto a tempo indeterminato, alla data del 1° ottobre 1974 e che, al compimento del 65° anno di etą, possono fare valere una anzianitą contributiva compresa tra i 35 e i 39 anni. Essi hanno diritto, ai sensi del comma 2 del citato articolo 509, a permanere in servizio per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre il 70° anno di etą, per conseguire il massimo della contribuzione utile a pensione (40 anni). Alla seconda categoria appartengono quanti non erano in servizio alla data del 1° ottobre 1974 e che al compimento del 65° anno di etą non hanno ancora maturato l'anzianitą contributiva minima (20 anni) per l'accesso al trattamento pensionistico. Essi hanno diritto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 509, a permanere in servizio, comunque non oltre il 70° anno di etą, per conseguire il minimo dell'anzianitą contributiva.
I commi 7 e 11 dell'articolo 72 della legge 133/2008, richiamati in premessa al decreto ministeriale n. 2, introducono limitazioni al diritto a permanere in servizio per un massimo di un biennio oltre il 65° anno di etą, gią previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 e dal comma 5 dell'articolo 509 citato e riconoscono all'amministrazione scolastica la facoltą di risolvere il rapporto di lavoro, previo un preavviso di sei mesi, al compimento dell'anzianitą massima contributiva di 40 anni. Le modalitą di attuazione delle predette disposizioni non sono ancora state definite. Con successiva direttiva (la cui emanazione č prevista nei prossimi giorni n.d.r.), si legge infatti nell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 2, verranno disciplinate le modalitą di attuazione dell'articolo 72, commi 7 e 11 della legge n. 133/2008, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2009. Sui contenuti della direttiva circolano solo alcune indiscrezioni.
Per quanto riguarda l'istanza di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di etą e per un periodo massimo di un biennio, la scelta del ministero dell'istruzione sarebbe quella di consentirne l'accoglimento esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell'anzianitą contributiva massima.
Per quanto riguarda, invece, la facoltą attribuita
all'amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro per
compimento dell'anzianitą contributiva di 40 anni, come previsto dal
comma 11, la risoluzione del rapporto di lavoro scatterebbe
prioritariamente al fine di evitare situazioni di esubero. |