Per attenuare gli esuberi della riforma, meglio mandarli via Over 65, via alla rottamazione Franco Bastianini, ItaliaOggi 17.2.2009
La Gelmini ha firmato la direttiva: sì ai pensionamenti forzati 2009
previsti dal dl 112 Per quanto riguarda i docenti e gli Ata (ausiliari, tecnici e amministrativi), l'istanza di trattenimento in servizio oltre i limiti di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva minima o di quella massima(40 anni) entro il suddetto limite di età dei 65 anni. Ciò comporta, se il significato letterale ha ancora un senso, che a un docente che al 65° anno di età può fare valere 38 anni di anzianità contributiva il trattenimento in servizio è assicurato fino al compimento del 40° anno. Se, viceversa, può fare valere solo 37 anni la domanda di trattenimento in servizio non potrà essere accolto. E' una disposizione in palese contrasto con quanto dispone il comma 2 dell'articolo 509 del testo unico n. 297/1994, un comma che non è stato né abrogato né modificato dalla legge n. 133/2008. Per il trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici non viene, invece, riportata la limitazione imposta ai docenti e agli ATA. Per essi rileva soprattutto la circostanza che non si sia esaurita l'efficacia temporale del contratto in atto e l'insussistenza nel triennio 2009/11 di eventuali situazione di esubero a livello regionale, nonché consistenza e la qualità del servizio prestato. |