Recupero carenze formative a.s. 2008/2009 di R.P. La Tecnica della Scuola 2.2.2009 Diramata la CM n. 12 che fornisce indicazioni per le attività del recupero delle carenze formative degli studenti. Uguali allo scorso anno le risorse finanziarie che dovranno essere reperite per lo più sul fondo di istituto. Emanata dal Ministero la circolare n. 12 con la quale si impartiscono disposizioni in materia di corsi di recupero per gli studenti con debiti formativi. Adesso la parola passa alle scuole che potranno organizzare attività di recupero rivolte a gruppi di studenti formati secondo diverse modalità: a) studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele; b) studenti con livelli di preparazione omogeneo, provenienti da classi parallele, che necessitino di un’adeguata azione di mantenimento; c) studenti con livelli di preparazione consolidata, provenienti da classi parallele per attività di approfondimento. La circolare suggerisce anche che gli studenti migliori svolgano una funzione di assistenza e tutoraggio nei confronti degli altri allievi con debiti formativi. Sempre secondo il Ministero quest’anno l’esigenza di corsi recupero dovrebbe essere inferiore in quanto gli studenti che hanno iniziato l’anno a settembre hanno potuto avvalersi nel 2007/2008 di adeguate attività di sostegno. La circolare parla anche delle risorse finanziarie disponibili: - fondi residui legati ad eventuali risparmi sui fondi dell’anno passato; - fondo di istituto - fondi derivanti dalla legge 440 (ampliamento dell’offerta formativa). Ma ci saranno anche, esattamente come lo scorso anno, altri 55 milioni di euro “in corso di trasferimento da parte del Ministero dell’economia”
Il Ministero
ricorda anche che il Contratto scuola 2006/2009 sottoscritto nel
novembre del 2007 all’articolo 88 prevede espressamente che con il
fondo di istituto sono retribuite anche “le ore aggiuntive prestate
per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito
formativo”. Anche perché - sottolinea il Miur - fra le entrate le scuole devono considerare anche “le erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007” (si tratta, per chi non lo ricordasse, dei contributi volontari deducibili dal reddito imponibile che i privati possono versare alle scuole, secondo quanto previsto da una norma espressamente voluta dal ministro Fioroni esattamente due anni fa).
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