Scuola: la risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro nel 2010

Francesco Pentella dalla Gazzetta del Lavoro, 28.12.2009

In questi giorni č in corso di registrazione della direttiva n. 94 del ministro Gelmini con la quale fornisce istruzione agli USR e ai dirigenti scolastici per procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi agli interessati entro il 28 febbraio 2010.

Ricordiamo che il personale della scuola interessato ai provvedimenti della Direttiva sono tutti i dipendenti in possesso del requisito dei 40 anni di anzianitą contributiva alla data del 31 agosto 2010.

Č noto da diverso tempo che il comma 11 dell’articolo 72 del decreto legge n. 112 del 2008, che ha dettato una nuova disciplina in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni, č stato sostituito dall’art. 17 del decreto legge n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione dalla legge n. 102/2009.

In precedenza con la direttiva n. 13 erano stati forniti indirizzi applicativi della norma. Oggi, alla luce del nuovo intervento del legislatore, sono necessarie alcune integrazioni e precisazioni espresse, appunto, dalla direttiva n. 94. La presente direttiva tiene conto, infatti, delle mutate condizioni per l’esercizio della facoltą di recesso da parte della Pubblica Amministrazione, che devono tenere conto delle seguenti condizioni:

  • l’ambito soggettivo di applicazione perchč la nuova disciplina si applica in maniera esplicita anche ai dirigenti pubblici;

  • il carattere eccezionale della norma. In seguito alle modifiche introdotte l’ambito temporale di applicazione č ora limitato al triennio 2009/2011;

  • il requisito per l’esercizio della facoltą di recesso. Oggi si deve tenere conto dell’anzianitą contributiva e non quella effettiva di servizio;

Inoltre per chi ha gią maturato i 65 anni ma non si trova nella condizione di poter assicurare una continuitą lavorativa compatibile con un’attivitą di formazione e riqualificazione, l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di etą potrą essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l’interessato non raggiunga l’anzianitą contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.

Ad ogni modo la direttiva n. 94 fornisce tutti i chiarimenti per comprendere le differenti situazioni.