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In gita scolastica l'assistente
per l'alunno disabile lo paga la scuola

Viaggio a Berlino per una classe di una scuola media romana: l'istituto chiede alla madre di pagare la quota dell'assistente di sostegno. Ma la legge vieta queste discriminazioni. Nocera (Fish): "Abuso di potere e risarcimento del danno"

da Superabile, 22.12.2009

ROMA - E' la scuola a dover pagare la quota di viaggio dell'accompagnatore quando un alunno con disabilità partecipa ad una gita scolastica: in caso contrario commette una discriminazione che può essere sanzionata dal giudice. A ricordarlo è Salvatore Nocera, vicepresidente della Fish, la Federazione italiana per il superamento dell'handicap, riferendosi alla vicenda della ragazza colpita da atassia di Friedreich alla quale l'istituto ha chiesto di farsi carico dell'intera quota di viaggio dell'assistente di sostegno.

La storia è raccontata oggi sulla stampa nazionale: Noemi ha 14 anni e frequenta una scuola media romana che nel mese di marzo 2010 ha organizzato una gita di quattro giorni a Berlino. Costo per ogni studente: 300 euro. Ma alla madre di Noemi l'istituto ha chiesto di farsi carico anche della quota di viaggio, vitto e alloggio dell'assistente educativo culturale, una figura di supporto all'alunno con disabilità prevista dalla legge 104/92 (art.13): non è l'insegnante di sostegno (al quale è riservata l'attività didattica) ma colui o colei che supporta lo studente disabile in tutto il resto della vita scolastica, facendosi carico delle difficoltà pratiche e di quelle legate ai problemi di relazione. Per averlo in viaggio a Berlino insieme alla figlia, la madre della ragazza disabile dovrebbe sborsare altri 400 euro, per un totale di 700 euro. Una somma considerevole per la madre, alla quale alla scuola ha fatto sapere di non poter partecipare: "Non abbiamo fondi", le è stato ripetuto. La madre, pur denunciando alla stampa l'ingiustizia sociale e sottolineando le difficoltà e l'isolamento dei genitori di studenti disabili, avrebbe intenzione di cedere, accollandosi la spesa "a costo del privarmi del necessario". "Giuro - ha raccontato alla stampa - che Noemi si sentirà uguale ai suoi compagni di classe: da qui ad un anno mia figlia forse non potrà più camminare, questa gita a Berlino è per lei troppo importante".

In verità, spiega Salvatore Nocera a SuperAbile, la legge prevede che sia proprio la scuola a farsi carico delle spese di viaggio degli accompagnatori degli studenti con disabilità: "La ragazza - dice - deve ovviamente pagare la sua quota, ma nulla può essere chiesto alla famiglia per la quota dell'assistente. La responsabilità è della scuola". Il riferimento normativo è la legge 67/2006 sulla non discriminazione delle persone con disabilità, che sancisce il principio di parità di trattamento e vieta le discriminazioni dirette (quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga) e indirette (quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone).

Nei casi delle gite scolastiche, spiega Nocera, la regola è chiara: è la scuola a doversi far carico della quota, e se - come sempre accade - la scuola non può per mancanza di fondi, si può ricorrere a donatori esterni o ad uno sponsor, come una fondazione privata. Laddove questa strada non porti frutti, la soluzione è semplice: spalmare la quota dell'assistente di sostegno sulle quote di tutti gli alunni, compresa naturalmente quella dello studente con disabilità. Nel caso specifico, insomma, i 400 euro di viaggio dell'assistente andrebbero divisi per il numero dei partecipanti: se ad esempio fossero in venti, ognuno vedrebbe incrementare la sua quota di 20 euro, e la quota singola di partecipazione al viaggio si attesterebbe per tutti a quota 320 euro. "Comunque - precisa Nocera - la scuola non può pretendere il pagamento dell'intera quota dalla famiglia dello studente disabile e se lo facesse commetterebbe abuso di potere e sarebbe comunque passibile - secondo il dettato della legge 67/2006 - di essere condannata dal giudice al risarcimento del danno, anche non patrimoniale".