la manovra sulle assenze

Brunetta libera il malato...
...dopo la visita

Con il controllo fiscale viene meno l'obbligo di reperibilità di 7 ore giornaliere

di Carlo Forte, ItaliaOggi 22.12.2009

Prof e bidelli ammalati agli arresti domiciliari fino alla visita fiscale. Lo prevede un decreto emanato dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, che allarga le fasce di reperibilità da 4 a 7 ore al giorno, dopo aver verificato che con le fasce ridotte il taso di assenteismo era salito. Il provvedimento porta la data del 18 dicembre scorso ed entrerà in vigore non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione che dovrebbe avvenire a breve. Gli operatori scolastici che si assenteranno per malattia, dunque, dovranno rimanere in casa dalle 9 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 fino a quando il medico fiscale non andrà a fargli visita. Dopo di che non saranno più soggetti ad alcun obbligo di reperibilità e riacquisteranno la piena libertà di locomozione. Il decreto ministeriale prevede infatti che restano esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. La funzione pubblica ha recepito, l'orientamento della Corte di cassazione che ha più volte ribadito la liberazione del lavoratore dall'obbligo di reperibilità, dopo avere ricevuto la visita del medico fiscale.

La precisazione dell'amministrazione si è resa opportuna anche per evitare la reiterazione di visite fiscali inutili, con aggravio per l'erario e relativa insorgenza di responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti scolastici. Il decreto prevede, inoltre, alcune deroghe all'obbligo di reperibilità a vantaggio di soggetti in possesso di particolari requisiti. Gli arresti domiciliari non scatteranno per i soggetti affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Idem per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro e per malattie per le quali sia stata riconosciuta la causa di servizio. Oppure per stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. La deroga sembrerebbe informata alla stessa ratio della liberazione dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori la cui malattia sia stata già accertata dal medico fiscale. Nei casi inclusi nella deroga, infatti, si tratta di situazioni comunque note all'amministrazione che danno luogo ad assenze reiterate per motivi terapeutici riferiti alla stessa patologia, che renderebbero superfluo l'accertamento, gravando inutilmente sull'erario.

Resta il fatto, però, che anche in questa versione ridotta gli arresti domiciliari per gli assenti per malattia risultano molto più gravosi nel settore pubblico che nel settore privato, dove sono indicati nell'ordine di 4 ore fin dal 1985. Resta ferma, inoltre, anche la decurtazione dell'accessorio, che rimane fissata mediamente nell'ordine di 5 o 6 euro netti al giorno, salvo ulteriori decurtazioni di eventuali emolumenti aggiuntivi (per esempio: ore eccedenti).