Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987,
deve essere valutato 
nella Graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo.

Il DM n. 42 dell’8.4.2009 è in contrasto anche con  la legge 958/86.

 Libero Tassella da Professione Insegnante, 30.4.2009

Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come titolo didattico, pari a un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego.

L'art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego", si veda in proposito la Circolare n. 85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica.

Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera, agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale, come servizio non di ruolo.

La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare , prestato dopo il 30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.

L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".

Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, ,tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a scelta dell’interessato, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti).

Recentemente (luglio 2008) la Sentenza del TAR Lazio n. 6421 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina.

Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM 42 dell’8.4.2009 al comma 5 punto 3, secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il D.M. n. 42 8/4/2009 comma 5 art. 3) possa derogare a quella superiore ( legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).

Professione Insegnante Consiglia di dichiarare il servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2009/2011 (Modelli 1 e 2), nelle rispettive sezioni “nuovi titoli di servizio”, aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell’art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958; e impugnare al TAR Lazio il DM 42/2009 entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.

Libero Tassella