GaE: le fragilità del DM 42 Andrea Florit, dal Coordinamento Precari di Venezia, 25.4.2009 Non sono pochi i punti estremamente deboli e attaccabili del DM 42/09 relativo all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/10-2010/11, dove il Miur ha pastrocchiato ignorando sentenze del Tar e inventandosi divieti inesistenti, accessi irregolari e limiti arbitrari. Li riassumiamo in breve. 1) Nessuna norma vigente impedisce la mobilità territoriale tra graduatorie di province differenti. I giudici del Tar Lazio si sono già pronunciati in merito e quindi un ulteriore ricorso in tal senso dovrebbe trovare facile successo, obbligando l'amministrazione a riaprire la procedura di presentazione delle nuove istanze per i cambi di provincia. Unica possibile via d'uscita per il governo, emanare entro il 10 maggio un DL che codifichi la natura "immobilizzante" delle GaE, anche se, ribadiamo, rileviamo comunque l'illegittimità di un simile orientamento (che sarebbe peraltro in contrasto con la contestuale apertura alle 3 nuove province). 2) La concessione dell'iscrizione in 3 nuove province fa acqua da tutte le parti: a) genera quarte fasce, storicamente già demolite e di palese illegittimità; b) introduce un assurdo principio numerico fondato sul nulla (l'introduzione del principio d'iscrizione pluriprovinciale dovrebbe implicare inevitabilmente l'inserimento automatico in tutte le province italiane; in parole povere, o in una sola o in tutte, non esistendo compromessi intermedi, se non quello regionale, peraltro da non sottovalutare); c) si aprono le graduatorie, che si vorrebbero blindate ai trasferimenti, a docenti non usciti da alcuna nuova procedura abilitante, senza alcuna fonte normativa. 3) La presenza in più province genererà poi inevitabili complessità e problemi nelle fasi di nomina a t.d.; la mancanza assoluta di un chiaro regolamento sui criteri di funzionamento di questa fase, che si doveva pubblicare ovviamente prima dell'apertura della fase di presentazione delle domande, la dice lunga sul pressappochismo e l'incapacità di questa amministrazione, rendendo ancora più debole l'intero impianto del decreto. 4) L'inserimento in coda, altro criterio già condannato dai giudici amministrativi, è privo di base normativa, appare incostituzionale (per lesione della parità dei diritti) e dovrebbe essere quindi facilmente contestabile e cancellabile. Ribadiamo che noi non siamo qui né a sostenere i trasferimenti né, al contrario, a difendere esclusivamente le aspettative maturate con le scelte del 2007, ma semplicemente a prendere atto di una situazione critica e incerta, che creerà problemi "a prescindere", e che andava valutata attentamente invece di assumere decisioni unilaterali e incongrue, con una pianificazione preventiva di tutti gli aspetti e le procedure connesse, nell'auspicio che i provvedimenti applicati rispecchino in toto la normativa vigente. Ora, oltre a quanto dovrebbero fare Miur e Ooss, le prossime mosse spettano inevitabilmente ai diretti interessati, che dovranno decidere se aderire a ricorsi, se cercare di tutelare le proprie posizioni in graduatoria o eventualmente formulare, contestualmente alla presentazione della domanda, una richiesta di intervento in autotutela dell'Amministrazione, considerata la violazione delle leggi 124/99 e 333/01 contenuta nel DM 42/09, affinché accolga la richiesta di estendere l'inserimento a tutte le province italiane e/o di procedere ad un inserimento a pettine nelle graduatorie d'inclusione (in effetti nel presentare la domanda l'interessato chiede di essere inserito in coda e in sole 3 province, andando contro gli eventuali propri interessi) ovvero di dar luogo al trasferimento in altra provincia indicata dal candidato. |