Modelli di domanda GaE:
dubbi su dichiarazione titoli di servizio

Lalla, Orizzonte scuola 14.4.2009

Nei modelli aggiornamento/iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento il ministero chiede ai docenti di dichiarare di aver prestato servizio in una sola provincia nello stesso anno scolastico. La richiesta lascia perplessi, poichè il ministero stesso, nei suoi provvedimenti, autorizza a lavorare, nello stesso anno scolastico, in province diverse.

Fino ad ora infatti il Ministero ha dato la possibilità (peraltro già confermata anche per il prossimo aggiornamento) di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento di una provincia e nelle graduatorie di istituto di un'altra (regolamento delle supplenze art. 5):

"Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province. "

Ossia, si parla di possibilità di insegnamento in una sola provincia nel caso di completamento dell'orario, come indicato nell'art. 4 comma 1:

"L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno".

L'art. 8 comma 3 del Regolamento delle supplenze prevede inoltre:

"Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento".

Ciò significa che per una parte dell'anno scolastico sarebbe possibile insegnare con supplenza conferita da graduatorie di istituto (in una provincia) e per la restante parte con supplenza conferita da graduatoria ad esaurimento ( in un'altra provincia).

E ancora, nel 2007 le graduatorie di istituto sono state costituite ex novo; in quell'occasione è stato possibile iscriversi, per le sole graduatorie di istituto, in provincia diversa rispetto a quella di precedente inclusione.

La procedura di costituzione delle nuove graduatorie si è si è rivelata lunga e difficoltosa per le segreterie scolastiche, che in molti casi hanno pubblicato le graduatorie definitive solo nel mese di novembre (situazione tristemente nota al ministero).

Data la coincidenza con le normali attività didattiche, la soluzione è stata quella di nominare dalle vecchie graduatorie di istituto, in attesa della nomina "dell'avente diritto". Ciò ha significato che un docente ha potuto lavorare, per una parte dell'anno scolastico, in una provincia, chiamato dalle vecchie graduatorie di istituto, e per l'altra parte dell'anno scolastico, in altra provincia, con nomina dalle nuove graduatorie di istituto.

Il tutto non contravvenendo alle regole ministeriali, ma piuttosto soffrendo per l'inefficienza del sistema.

Un altro esempio è rappresentato dal docente che lavora per parte dell'anno scolastico in scuola non statale di una provincia e poi viene chiamato per la stipula di un contratto di supplenza nella provincia in cui è inserito in graduatoria ad esaurimento o in graduatoria di istituto.

Situazione lavorativa che non trova alcun impedimento nella normativa scolastica.

Ultimo esempio è rappresentato dal docente che lavora, con domanda di messa a disposizioe, in provincia diversa da quella indicata per l'iscrizione in graduatoria.

Tale situazione ha creato non poco scompiglio, inducendo alcuni USP a porrre uno specifico quesito al Ministero, affinchè chiarisse la possibilità di valutare tale servizio.
Il Ministero, solo a gennaio 2009, si è espresso nella nota del 28 gennaio 2009:

"qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati".

Ossia, il servizio reso con domanda di messa a disposizione, non può essere cumulato, per lo stesso anno scolastico, con l'eventuale servizio reso con chiamata dalle graduatorie della provincia di iscrizione.

Fin qui le norme ministeriali. Come riuscire a conciliarle con le aspettative dei docenti che in questi giorni si apprestano a compilare i modelli di domanda, importantissimi per la prossima attribuzione di incarichi a tempo determinato e per alcuni, forse, dell'immissione in ruolo?