Conferme e novità verso gli esami di stato Si chiamavano esami di maturità, ora sono gli esami di stato e in questo periodo dell'anno viene emanata un'Ordinanza Ministeriale che ne detta le norme. In tale provvedimento vi è un articolo specificamente dedicato agli alunni con disabilità. Vediamo dunque ciò che riprende quanto già definito negli anni scorsi e quali sono invece le novità. di Salvatore Nocera* da Superando, 20.3.2009 L'Ordinanza Ministeriale n. 40 (prot. n. 3744) dell'8 aprile 2009 definisce, all’articolo 17 (Esami dei candidati in situazione di handicap) le norme per gli esami di stato conclusivi degli studi (ex maturità) degli alunni con disabilità. Nella sostanza il testo richiama i contenuti degli analoghi articoli 17 delle Ordinanze prodotte negli anni precedenti (n. 30/08 e n. 26/07), per quanto riguarda il divieto di pubblicazione dei voti di ammissione, il diritto all’assistenza durante le prove d’esame, le prove equipollenti e i tempi più lunghi, nonché l’uso di mezzi tecnologici, la trascrizione delle prove in braille, ingrandite o trascritte su supporto elettronico e il possibile rilascio dell’attestato in sostituzione del diploma per chi abbia seguito un PEI differenziato [il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.].
Da ricordare in tal senso che anche il
Decreto Interministeriale del
30 aprile 2008, applicativo del Regolamento della Legge
4/04 (la cosiddetta "Legge Stanca", Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), faceva
espresso riferimento ai tempi più lunghi e all'uso
di nuove tecnologie. Le novità di questa Ordinanza sono invece le seguenti: - l'articolo 2, comma 1 consente l'ammissione agli esami solo agli alunni che abbiano conseguito una media del 6. Ciò significa che possono avere anche voti insufficienti in singole discipline, purché compensati da voti positivi in altre, tali che la media non sia inferiore al 6; - il voto in condotta fa media con le altre discipline. Se però è inferiore al 6, esso determina la non ammissione all'esame di stato, quali che siano siano i voti delle altre discipline; - l'articolo 21 stabilisce che vengano pubblicati solo i voti degli alunni che avranno superato gli esami, adottando per gli altri la dicitura "esito negativo".
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Vicepresidente FISH Nazionale (Federazione Italiana
per il Superamento dell'Handicap) e responsabile dell'Area
Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione
dell'AIPD
Nazionale (Associazione Italiana Persone Down). |