sintesi del regolamento sulla valutazione da Orizzonte scuola, 24.8.2009 Primo ciclo La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti viene effettuata nella scuola primaria dal docente unico o collegialmente dai docenti contitolari della classe Nella scuola secondaria di primo grado è affidata invece «al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza» I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico La valutazione del comportamento degli alunni è espressa:
Esame di stato primo ciclo L'ammissione all'esame di Stato e' disposta nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale Il voto finale scaturirà da un conteggio matematico: la media aritmetica dei voti conseguiti all'ammissione, nelle singole prove scritte, nelle prove Invalsi e nel colloquio
Scuola secondaria di II grado La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico
Sono ammessi alla classe successiva
gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi e una
In caso di insufficienza in una o più
discilpline, a conclusione degli interventi didattici programmati
per il recupero, previo accertamento del recupero delle carenze Esame II ciclo Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato
Alunni DSA Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni Per IRC ed educazione fisica vi rimandiamo all'apposito articolo |