sintesi del regolamento sulla valutazione
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 19.8.2009)

da Orizzonte scuola, 24.8.2009

Primo ciclo

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti viene effettuata nella scuola primaria dal docente unico o collegialmente dai docenti contitolari della classe

Nella scuola secondaria di primo grado è affidata invece «al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza»

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa:

  • nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe

  • nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi

Esame di stato primo ciclo

L'ammissione all'esame di Stato e' disposta nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi

Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale

Il voto finale scaturirà da un conteggio matematico: la media aritmetica dei voti conseguiti all'ammissione, nelle singole prove scritte, nelle prove Invalsi e nel colloquio

 

Scuola secondaria di II grado

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto

In caso di insufficienza in una o più discilpline, a conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero, previo accertamento del recupero delle carenze
formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il cdc procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
 

Esame II ciclo

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato

 

Alunni DSA

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni

Per IRC ed educazione fisica vi rimandiamo all'apposito articolo

Il testo integrale del regolamento sulla valutazione