La decisione del tribunale: non possono determinare i crediti scolastici
nessuna pratica di culto può avere una posizione dominante

Il Tar: "Il prof di religione
non può partecipare agli scrutini"

Accolti i ricorsi che chiedevano l'annullamento delle ordinanze dell'ex ministro Fioroni
Paola Binetti: "Il credo non è un optional. No, a insegnanti di serie A e serie B"

 la Repubblica 11.8.2009

ROMA - I docenti di religione cattolica non possono partecipare "a pieno titolo" agli scrutini ed il loro insegnamento non può avere effetti sulla determinazione del credito scolastico: a stabilirlo è il Tar del lazio, che con la sentenza n. 7076 ha accolto i ricorsi presentati, a partire dal 2007, da alcuni studenti, supportati da diverse associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche, che chiedevano l'annullamento delle ordinanze ministeriali firmate dall'ex ministro Giuseppe Fioroni e adottate durante gli esami di Stato del 2007 e 2008. Contraria alla sentenza la parlamentare del Pd, Paola Binetti: "Così si creano insegnati di serie A e serie B; la religione non è un optional".

L'inclusione della religione nella rosa delle materie da cui scaturiscono i giudizi degli allievi è ritenuta illegittima. Per i giudici amministrativi "l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato italiano non assicura la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni o per chi dichiara di non professare alcuna religione, in Etica morale pubblica".

Nella sentenza, emessa il 18 luglio e resa nota in questi giorni, i giudici fanno menzione anche del principio della laicità dello stato, enunciato dalla corte costituzionale (sentenza n.203/89), ritenuto garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale: "sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente - sottolinea il Tar- essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico".

Quindi, ha precisato ancora la sentenza, "lo Stato, dopo aver sancito il postulato costituzionale dell'assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto, non può conferire ad una determinata confessione una posizione dominante".

Vengono così accolte in pieno le richieste formulate dalle diverse associazioni coordinate dalla consulta romana per la laicità delle istituzioni e dall'associazione "Per la scuola della Repubblica" (che giudicano la "sentenza illuminante"). Ad esse il Tar ha riconosciuto la richiesta di salvaguardia dei valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale che "sono tutelati - secondo i giudici regionali - direttamente dalla costituzione e che quindi come tali non possono restare estranei all'alveo della tutela del giudice amministrativo".

La replica della Binetti. Io credo, al contrario, che il non ammetterli agli scrutini sia un criterio discriminatorio nei confronti dei docenti, che crea dei docenti di serie A e di serie B", un criterio "massimamente scorretto" perché "si ripercuote anche sullo studente in particolare quello che ha scelto l'insegnamento della religione". Così la parlamentare del Pd Paola Binetti commenta la sentenza. "Che poi loro - aggiunge - debbano avere grande professionalità e rispetto per la libertà di tutti è un altro discorso, ma escluderli significa dire agli studenti che ci sono dei professori di serie A be di serie B e questo contraddice tra l'altro l'altissimo numero di persone che scelgono l'insegnamento della religione e si aspettano che, una volta scelto, non sia un optional ma entri a pieno titolo nella valutazione".