Il Regolamento sulla valutazione è il DPR 122 di Reginaldo Palermo La Tecnica della Scuola, 19.8.2009 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto entra in vigore dal giorno successivo. Confermato in linea di massima il testo già noto. Resta il voto numerico per la certificazione delle competenze. Bisognerà prestare attenzione alla valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento. Dopo il regolamento sul personale Ata, pubblicato qualche giorno fa, adesso è la volta del regolamento sulla valutazione degli alunni che - a partire dal 20 agosto - diventa legge dello Stato. Il provvedimento (un Decreto del Presidente della Repubblica) è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto e reca il numero 122. Va precisato - per chiarezza - che questo regolamento è stato emanato in applicazione al decreto-legge n. 137/08 convertito nella legge 169 del 30 ottobre scorso e non – come gli altri provvedimenti pubblicati negli ultimi due mesi – in relazione a quanto previsto dall’art. 64 della legge n. 133/08. Ad una prima lettura non emergono particolari novità rispetto al testo che già si conosceva anche se va sottolineato che proprio uno dei passaggi più controversi non compare più nel testo definitivo: come si ricorderà la bozza di regolamento suggeriva ai docenti di valutare l’opportunità di utilizzare il voto numerico anche nella pratica didattica quotidiana. Tale passaggio aveva provocato non poche proteste; lo stesso Cnpi si era espresso in modo nettamente contrario su questa formulazione. E così nel testo pubblicato nella GU il passaggio non compare più. Resta invece il “voto” numerico anche per la certificazione delle competenze, in netta controtendenza con quanto avviene in tutta Europa. Altro aspetto importante del Regolamento riguarda la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti che viene effettuata nella scuola primaria dal docente unico o collegialmente dai docenti contitolari della classe; nella scuola secondaria di primo grado è affidata invece “al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”. Il voto numerico, poi, dovrà essere riportato anche in lettere sul documento di valutazione. Per poter essere valutato a fine anno, però, l’alunno dovrà aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni e solo in casi del tutto eccezionali la scuola potrà derogare da questo tetto minimo di frequenza.
Per gli alunni con
difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono
tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni;
questo significa che sia nello svolgimento dell'attività didattica
sia in sede di prove d’ esame, le scuole devono adottare adeguati
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi. |